"In Irpinia amministrazioni tutt'altro che rosa"

La denuncia della Consigliera di Parità Domenica Lomazzo

Avellino.  

Con l’obiettivo di rilevare la presenza femminile negli organi di amministrazione, gestione e controllo delle Amministrazioni territoriali locali è stata analizzata la componente del Consiglio Comunale e delle Giunte Municipali, dei 118 Comuni che fanno capo alla Provincia di Avellino. L’analisi è aggiornata al 1° dicembre 2016 sulla base dei dati forniti dal portale online del Ministero dell’Interno. Dai dati emerge che su 118 Comuni, nella Provincia di Avellino, solo 9 hanno una Sindaca donna. Si tratta dei Comuni di: Contrada, Greci, Grottolella, Montefalcione, Santa Lucia di Serino, Sant’Angelo dei Lombardi, Santa Paolina, Sorbo Serpico e Villamaina. Mentre, i restanti 109 comuni, hanno per Sindaco un uomo. Il dato allarmante è che ben 18 comuni su 118, cioè circa il 15%, presenta Consigli Comunali senza donne. La presenza delle donne nei Consigli Comunali è del 22,68%. A questa nutrita compagine si affianca quella dei Comuni che non rispettano la normativa vigente che regola l’equa rappresentanza nella composizione delle Giunte Comunali. Sono 48 i Comuni inadempienti pari al 40,68% del totale, di cui il 32,20%, cioè 38 comuni, non annovera addirittura nessuna donna in Giunta. L’indagine di cui sopra, si è resa necessaria anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute a questo ufficio da parte di cittadini/e ed amministratori/trici che lamentano il non rispetto della normativa in materia di equa rappresentanza di genere nelle Giunte comunali. Per evitare inutili e dispendiosi contenziosi, la Consigliera di Parità della Provincia – Ente di Area vasta di Avellino, Domenica Marianna Lomazzo, sollecita, per l’ennesima volta, i Signori Sindaci del territorio irpino, inadempienti, a volersi adeguare alla normativa vigente in materia di equa rappresentanza di genere nelle Giunte comunali.

A tal proposito, ricorda il principio di uguaglianza tra uomini e donne sancito dagli  artt. 3 e 51 della Costituzione; l' art.  6  comma 3 del D.Lgs 267/2000 che recita: “ Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti” ; l' art. 46,  comma 2 del  medesimo decreto legislativo: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”; e l'art. 1, comma 137 della legge 56/14 (Del Rio): “..nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti ,nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore  al 40  per cento, con arrotondamento aritmetico”.

Invita, inoltre, a tener conto di ciò che si legge nella Sentenza del Consiglio di Stato numero 3348 del 2015: “È opportuno al riguardo rammentare il consolidato orientamento di questo Consiglio circa il necessario rispetto del principio di parità di genere. Infatti, già prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 137, l. n. 56/2014, aveva modo di affermare che: “E' illegittimo, per violazione del principio delle pari opportunità, contenuto negli art. 3 e 51 della Costituzione e 23 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché degli artt. 6, comma 3 e 46, comma 2, TUEL, nel testo risultante dalla legge n. 215/2012 , il decreto di nomina degli assessori ­ tutti di sesso maschile della Giunta municipale, che sia motivato con riferimento alla mancanza di soggetti di genere femminile disposti ad assumere le funzioni di Assessore comunale, a nulla rilevando che il principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, affermato dalla novella, non sia stato ancora formalmente recepito nello statuto comunale. L'attuazione del suddetto principio non può essere condizionata dall'omissione o ritardo del Consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto” (Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 6073)”.

“In virtù dell’orientamento giurisprudenziale dell'applicazione rigida della normativa –commenta la Consigliera di Parità, Domenica Marianna Lomazzo- invito i Sindaci dei Comuni inadempienti ad ottemperare  al dettato normativo vigente nel garantire un’equa rappresentanza di donne  e di uomini nei luoghi delle decisioni. E’ necessario rendere il nostro Paese concretamente democratico ed inclusivo di tutte le differenze e, soprattutto, promuovere  le competenze, le sensibilità e la concretezza delle donne nel risolvere i problemi,  nei  luoghi dove esse sono sottorappresentate”.

Redazione