Terza Categoria, Girone E: l'Antonio Spirito vince due ricorsi

Penalizzazioni per Monteleone, Bonito B e Virtus Grottaminarda

Avellino.  

Il giudice sportivo si è espresso riguardo a cinque gare del girone E di Terza Categoria. Di conseguenza cambia anche la classifica, anche se restano immutati i verdetti finali. 

Classifica: Audax Melitese 58, Frequentum 55, Sporting Team Appenninica 51, San Sossio Baronia 48, Antonio Spirito 48, Panni 41, Carife 34, Monteleone 24, Bonito B 23, San Nicola Baronia 18, Sporting Sturno 16, Vallesaccarda 15, Virtus Grottaminarda 6

Riportiamo di seguito le sentenze del giudice sportivo:

GARA: BONITO B / MONTELEONE DEL 24/05/15 Il G.S.T, letto il referto arbitrale, preliminarmente rileva che la società Monteleone iniziava la gara presentando solo sette giocatori; rileva, altresì, che nel corso del primo tempo, un calciatore della citata società abbandonava il campo per infortunio. A questo punto, all'11° del primo tempo, il D.D.G. era costretto a sospendere definitivamente la gara per sopraggiunta inferiorità numerica della soc. Monteleone. P.Q.M., in applicazione dell'art. 17 C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Monteleone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzandola di 1 punto in classifica per recidività in art. 17 C.G.S.

GARA: SPORTING TEAM / SPORTING STURNO DEL 23/05/15 Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara Sporting Team - Sporting Sturno non si è disputata per l'assenza della società ospitata. P.Q.M., in applicazione dell'art. 53 NOIF DELIBERA di infliggere alla soc. Sporting Sturno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché un punto di penalizzazione e l'ammenda di E. 300,00 relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata perché coincidente con le ultime tre gare, come da CU n. 1 del CR Campania del 04/07/2014 pag. 109 e CU n. 1 della DP Avellino del 10/07/2014 pag. 52). Di fare obbligo alla soc. Sporting Sturno, di versare in favore della soc. Sporting Team la somma di E. 60,00 quale indennizzo per mancato incasso.

GARA: CARIFE / VIRTUS GROTTAMINARDA DEL 24/05/15 Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara Carife - Virtus Grottaminarda non si è disputata per l'assenza della società ospitata. P.Q.M., in applicazione dell'art. 53 NOIF DELIBERA di infliggere alla soc. Virtus Grottaminarda la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché un punto di penalizzazione e l'ammenda di E. 1000,00 relativa alla terza rinuncia (sanzione raddoppiata perché coincidente con le ultime tre gare, come da CU n. 1 del CR Campania del 04/07/2014 pag. 109 e CU n. 1 della DP Avellino del 10/07/2014 pag. 52). Di fare obbligo alla soc. Virtus Grottaminarda, di versare in favore della soc. Real baiano la somma di E. 60,00 quale indennizzo per mancato incasso.

RECLAMO ANTONIO SPIRITO- GARA: VIRTUS GROTTAMINARDA – ANTONIO SPIRITO DEL 16.05.2015 Il GST, letto il reclamo ritualmente presentato dalla soc. Antonio Spirito avente ad oggetto la posizione irregolare , agli effetti del tesseramento dei calciatori della soc. V. Grottaminarda: Ulto Michele n. 07/09/93, Blasi Gennaro n. 27/01/85, de Luca Tommaso n. 28/10/76, Tocco Massimiliano n. 04/04/76, Mennino Carlo n. 19/09/96, Ulto Daniele n. 11/07/95, Altavilla Mario n. 30/07/89, Grella Vitantonio n. 16/05/92, Altavilla Fernando n. 16/05/77, Tutela Francesco n. 22/04/95 e Reo Benedetto n. 30/10/96. Visti gli atti ufficiali, ne rileva la fondatezza. Infatti, esaminata la documentazione pervenuta dall’Ufficio tesseramenti del C.R. Campania, è emersa la posizione irregolare di tutti i citati calciatori, i quali risultano o non tesserati per alcuna società (Mennino, Altavilla M., Altavilla F., Tutela) o svincolati da altre società e non tesserati per F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino – Comunicato Ufficiale n. 41 del 28 maggio 2015 Pagina 872 altre tutti gli altri. Di conseguenza essi hanno partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. In ragione del loro utilizzo, la soc. V. Grottaminarda deve essere sottoposta alle sanzione previste dall’art. 17, comma 5, del CGS. PQM delibera di infliggere alla soc. V. Grottaminarda la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO ANTONIO SPIRITO- GARA: BONITO B – ANTONIO SPIRITO DEL 26.04.2015 Il GST, letto il reclamo proposto dalla soc. Antonio Spirito inerente la posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calciatori della soc. Bonito B De Pietro Andrea n. 13/07/89, Beatrice Emanuel n. 07/01/95, Forte Antony n. 16/08/87 e Grasso Raffaele n. 24/02/94, visti gli atti ufficiali, ne rileva la fondatezza. Invero, dalla documentazione pervenuta dal C.R. Campania è emersa la posizione regolare dei calciatori De Pietro e Beatrice che hanno preso parte rispettivamente a solo n. 3 gare e n. 13 gare delle 30 disputate dalla soc. Bonito nel campionato regionale di 1 ctg 2014/2015. Viceversa i sigg. Forte Antony e Grasso Raffaele hanno preso parte rispettivamente a n. 22 e n. 24 gare delle 30 complessive disputate dalla soc. Bonito nel campionato regionale di 1 ctg 2014/2015. Essi hanno, quindi, violato la prescrizione di cui all’art. 34 NOIF, la quale obbliga le società partecipanti con più a campionati diversi, a non schierare nelle gare di categoria inferiore (3 categoria) calciatori che hanno disputato nella squadra di categoria superiore (1 categoria), un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Pertanto, in ragione del loro utilizzo, la soc. Bonito B deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, del CGS. PQM DELIBERA In accoglimento del reclamo presentato dalla soc. Antonio Spirito di infliggere alla soc. Bonito B la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

Redazione Sport