Nuova Dis coll, Bosco: "Restano le criticità"

In presenza di contributi dovuti e non versati, al lavoratore non sarà riconosciuta la prestazione

Intervento di Fioravante Bosco Uil Avellino Benevento

Benevento.  

La Uil Avellino Benevento rende noto che l’Inps con la circolare n° 115 del 19 luglio scorso ha dettano le istruzioni amministrative relative alla prestazione di disoccupazione dis coll che, com’è noto, è stata resa strutturale ed estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps.

La principale delle novità riguarda quindi la modifica introdotta con la legge 22 maggio 2017, n° 81, che riscrive parzialmente l’art. 15 del Decreto legislativo n. 22/2015, con il quale la misura era stata introdotta in via sperimentale. Pertanto, “l’indennità dis coll è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione - nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017”. Sempre a partire dallo scorso 1° luglio, e per gli stessi soggetti destinatari dell’indennità, è previsto il versamento di un’aliquota contributiva pari allo 0,51%, aggiuntiva al 32,72% già dovuto alla gestione separata. Nel ricordare che la prestazione è destinata anche ai collaboratori della Pubblica Amministrazione, è utile ricordare i requisiti per l’accesso alla Dis-Coll, stato di disoccupazione e dichiarazione di immediata disponibilità (che può essere reso anche per il tramite della stessa domanda di Dis-Coll), accredito contributivo di almeno tre mensilità nel periodo di osservazione che va dall’anno “civile” precedente l’evento di disoccupazione alla data dell’evento stesso.

E’ importante ricordare che i lavoratori e le lavoratrici destinatarie della indennità di Dis-Coll devono essere privi di partita iva, e pertanto anche nei casi in cui la partita Iva non produca alcun reddito (c.d. silente), va comunque preventivamente cessata, pena il rigetto della domanda. Come per il passato, la domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione dell’attività lavorativa e per questa prima fase transitoria, il periodo dei 68 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare Inps. Per il resto rimangono inalterate le modalità di calcolo e la durata della prestazione che ricordiamo non potrà superare le sei mensilità.

“Restano le criticità da noi segnalate al Ministero del Lavoro - dichiara Fioravante Bosco Uil Avellino Benevento - che, malgrado le novità introdotte, impoveriscono la prestazione e che, con la sua messa a regime, avevamo sperato venissero superate. Ci riferiamo sia al fatto che per la Dis-Coll non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni che alla mancata previsione dell’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di godimento dell’indennità. Infine, in presenza di contributi dovuti e non versati, al lavoratore non sarà riconosciuta la prestazione!”.

Redazione Bn