Trasferito perchè troppo severo, Tribunale dà ragione al prof.

La storia del prof di matematica e fisica del liceo di Foglianise

Foglianise.  

Il Tribunale di Benevento si è pronunciato sulla vicenda di un prof sospeso dal servizio e poi trasferito «per incompatibilità ambientale». Il docente era stato allontanato dalla sede per la severità lamentata da alunni e genitori nel metodo di insegnamento e nei giudizi del docente. Il Giudice del Lavoro dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, con sentenza n. 1200/2016 del 24 ottobre scorso, ha accolto il ricorso del prof. Antonio Scarinzi, docente di matematica e fisica presso il liceo Virgilio di Foglianise, sede aggregata di San Giorgio del Sannio e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Benevento e al Virgilio di San Giorgio del Sannio, come si legge nel dispositivo della sentenza, con condanna alle spese di lite, «di riassegnare il ricorrente al plesso scolastico Virgilio di Foglianise, con le stesse modalità e mansioni di cui era titolare al momento del trasferimento». Il professor Scarinzi, uscito pienamente vittorioso, è stato difeso dall’avv. Marco Siviero del foro di Napoli. L’articolata vicenda con reazioni ambientali di alunni e genitori è sfociata nei provvedimenti adottati. Il prof. Scarinzi era stato trasferito in un altro istituto e in un’altra sede per asserita “incompatibilità ambientale”, all’I.T. Vetrone di Guardia Sanframondi. Il docente era pertanto ricorso al Giudice del Lavoro. Si legge nelle motivazioni della sentenza che il professor Scarinzi lamentava “di essere stato vittima di una serie di attacchi ingiustificati da parte del dirigente scolastico dell’istituto Virgilio, sfociati nel trasferimento per incompatibilità ambientale disposto dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania». Lamentava ancora il docente «che in particolare il provvedimento di trasferimento seguiva un primo provvedimento di sospensione dal servizio per incompatibilità ambientale del 27 gennaio 2012, non convalidato dall’USR, un provvedimento di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, l’avvio di un ulteriore procedimento teso al trasferimento per incompatibilità ambientale (comunicato il 14.05.2012) e due ulteriori sospensioni dal servizio (23.05.2012 e 5.09.2012)…».

Dopo un’ispezione disposta dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica, «il Consiglio per il Contenzioso aveva espresso in data 9 novembre 2012 parere favorevole al trasferimento d’ufficio in istituto di altro indirizzo non liceale, per incompatibilità di permanenza nella scuola». Il Ministero, gli Uffici scolastici e il liceo “Virgilio” asserivano che il trasferimento adottato era giustificato dalla grave situazione di tensione venutasi a creare presso il liceo scientifico di Foglianise «a causa dell’incapacità del docente di relazionarsi con studenti e colleghi». Nella sua difesa l’avv. Marco Siviero, come risulta dalla decisione del Tribunale sannitico, denunciava tra l’altro l’illegittimità del provvedimento dell’autorità scolastica «in quanto viziato dal punto di vista formale sotto molteplici profili ed infondato nel merito». Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, dott.ssa Cassinari, ha in proposito osservato che il trasferimento per incompatibilità ambientale «richiede pur sempre un nesso di correlazione tra la situazione accertata e la condotta tenuta dal dipendente medesimo nella sede, con la conseguenza che è da escludere che possa logicamente parlarsi di incompatibilità nel caso in cui il comportamento del dipendente sia stato legittimo e doveroso, anche se dal comportamento stesso siano derivate reazioni ambientali». Dalla ulteriore lettura della sentenza emergeva che il docente sosteneva la correttezza del proprio metodo, volto a sollecitare i ragazzi a un impegno più costante e rigoroso. Nella sua relazione conclusiva l’ispettore inviato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica concludeva «per una situazione di palese incompatibilità».

In proposito, nella motivazione della sentenza si osserva tra l’altro che «alla luce di tali elementi… appare innegabile il contrasto con la componente studentesca, che di riflesso ha portato all’ostilità dei loro genitori; a tutto ciò si è aggiunto lo scontro con il dirigente scolastico… Tuttavia la relazione ispettiva appare assai generica e lacunosa nel riportare una serie di lamentele, non meglio chiarite, e non episodi specifici addebitabili al ricorrente e idonei a fondare una reazione di rifiuto come quella manifestata da una parte degli studenti del prof. Scarinzi e dei loro genitori…». Il Tribunale ha rilevato una carenza di motivazioni e di prove. Il Giudice osserva pertanto, con l’accoglimento del ricorso dell’avv. Marco Siviero, che l’assenza di riferimento a condotte specifiche, anche incolpevoli, ma in grado di spiegare la reazione di studenti e genitori e del dirigente scolastico, «non appare casuale». «Piuttosto l’impressione che si trae da una lettura complessiva della relazione in questione (dell’ispettore, ndr) è che vi sia una preponderanza del momento valutativo e interpretativo, in senso sfavorevole al docente, sull’elencazione dei fatti tali da consentire di collegare allo Scarinzi la situazione di disagio venutasi a creare all’interno del liceo di Foglianise». In definitiva non sono stati indicati fatti ma giudizi di gradimento o meno come tali soggettivi e privi di rilevanza probatoria. Il metodo di insegnamento del professore «unicamente presunto sulla base della reazione dei suoi allievi e dei voti bassi conseguiti, induce l’Amministrazione a rinvenire nelle stesse lamentele degli alunni (e dei loro genitori) l’inopportunità della permanenza di Scarinzi presso l’istituto scolastico». La sentenza del Tribunale sannita osserva inoltre che «il contrasto, sulla base degli elementi forniti dal Ministero anche nel presente giudizio, appare piuttosto come una reazione, eccessiva ed esasperata, dell’”ambiente” a un metodo di insegnamento (e fors’anche a un carattere), rigido e rigoroso. Non è stata rinvenuta nel giudizio alcuna condotta del docente tale da giustificare un tale provvedimento. Diversamente opinando si verrebbero a legittimare, al limite, trasferimenti per incompatibilità ambientale basati unicamente sulla volontà espulsiva di una o più componenti dell’”ambiente” scolastico complessivamente inteso». In altre parole non basta la severità di un insegnante divenuto per questo non gradito a giustificare il suo allontanamento. Se così fosse, ne risentirebbe l’intero sistema. Questo il commento dell’avv. Marco Siviero, difensore del prof. Scarinzi: «Giustizia è stata fatta. Al docente è stata restituita la sua dignità e gli sono stati riconosciuti i suoi sacrosanti diritti».

Redazione