SECONDA CATEGORIA
GARA VIRTUS GIOIESE – PAOLISI DELL’1/3/2015
Il G.S.T., letto il referto arbitrale nonché gli allegati, preliminarmente rilevata la presenza sul campo di gara della Forza Pubblica, rileva altresì che durante lo svolgimento della seconda frazione di gioco, a seguito della convalida della quarta rete da parte della società ospite, si determinavano in protesta i tesserati della società Virtus Gioiese. Questi contestando la mancata autorizzazione da parte dell’arbitro alla propria richiesta di compiere la terza sostituzione adducevano responsabilità circa la segnatura della rete. A questo punto l’arbitro era dapprima costretto ad espellere il calciatore Giuseppe Porto n. 17 della società Virtus Gioiese per reiterate proteste, per aver assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, e in ultimo per aver rifiutato di abbandonare il rettangolo di gara. Successivamente l’arbitro veniva accerchiato da tutti i tesserati della società ospitante, inclusi quelli che sedevano in panchina, ed in particolare veniva raggiunto dal calciatore Roberto Raccio n. 14 della società Virtus Gioiese che dopo aver spintonato e minacciato il direttore di gara lo colpiva con un violento calcio alla gamba sinistra, procurandogli lesioni ed impedendo quindi all’arbitro di poter camminare normalmente. Definitivamente sospesa la gara, in quanto l’arbitro non era nelle condizioni fisiche di poter proseguire la stessa. Alcuni spettatori, che per tutta la durata della gara avevano ingiuriato e minacciato l’arbitro, riconducibili alla società ospitante, entravano indebitamente nel rettangolo di gara, solo l’intervento dei commissari di campo unitamente alla presenza di un vigile urbano consentivano all’arbitro di raggiungere il proprio spogliatoio. Tuttavia persona non identificata, nella situazione di confusione venutasi a creare, e comunque da ricondurre sempre alla società Virtus Gioiese, colpiva con un calcio al gluteo sinistro il direttore di gara. Pertanto l’arbitro riusciva ad allontanarsi dall’impianto sportivo, senza ulteriori conseguenze solo dopo l’arrivo dei Carabinieri opportunamente chiamati ed allertati dagli stessi Commissari di Campo. A giudizio di questo G.S.T. i fatti in narrativa sono di rilevante gravità in considerazione che gli atti di violenza sono stati reiterati senza che ci fosse da parte di tesserati della società Virtus Gioiese alcuno che si adoperasse al fine di sedare gli animi; ma anche perché le condotte violente si sono consumate in ordine ad un momento della gara in cui la stessa, sul parziale di 0-3 per la società ospitata, poteva considerarsi virtualmente conclusa. In questo senso le reazioni violente dei tesserati prima, e conseguenzialmente, del pubblico dopo, sono da interpretarsi in maniera predeterminata ai fatti così come descritti. Per tali motivi, letti gli artt. 4 e 17 del Codice di Giustizia Sportiva;
DELIBERA di infliggere alla società Virtus Gioiese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato conseguito sul campo di 0-4, perché più favorevole alla società Paolisi; commina alla società Virtus Gioiese un’ammenda di € 650.00 per i fatti in narrativa, di cui € 100.00 imputabili al tesserato Roberto Raccio per fatto violento nei confronti dell’arbitro in conformità di quanto sancito dall’art. 19 co. 6 CGS. Dispone altresì alla società Virtus Gioiese l’obbligo di disputare le prossime 3 (tre) gare interne a porte chiuse. Per quanto ai singoli si rinvia alla camicia di gara.
VICTORIA MONTESARCHIO – POL. APOLLOSA DEL 28/2/2015
Il G.S.T., letto il referto arbitrale relativo alla gara suindicata; rilevato che la società Apollosa inizialmente schierava in campo 11 calciatori; rilevato che nel corso della gara 4 calciatori di suddetta squadra, venivano espulsi dall’arbitro; rileva, altresì che a seguito di casuale infortunio di due calciatori ospiti, l’arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica; per tali motivi letta la regola 3 del regolamento del gioco del calcio, ed in applicazione dell’art. 17 CGS; DELIBERA di infliggere alla società Apollosa la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-4 acquisito sul campo. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.
A CARICO DI DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30/ 6/2015
FORMATO BRUNO (RIONE LIBERTA)
Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, a fine gara, entrava nello spogliatoio arbitrale e minacciava il d.d.g., reiterava tale atteggiamento anche all'esterno dell'impianto sportivo
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO ALL’1/ 4/2015
FERRUCCI STEFANO (VIRTUS GIOIESE)
SQUALIFICA FINO ALL’8/ 3/2015
CAPPELLA CARMINE (FARNETUM)
A CARICO DI GIOCATORI
SQUALIFICA FINO ALL’1/ 9/2016
CASTIELLO MATTEO (RIONE LIBERTA)
Colpiva l'arbitro con un calcio violento alla coscia, procurandogli forte dolore
RACCIO ROBERTO (VIRTUS GIOIESE)
Per aver spintonato l'arbitro, inoltre, lo colpiva con un calcio violento alla gamba sinistra, determinando la sospensione definitiva della gara
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
VESSICHELLI ALDO (RIONE LIBERTA)
A fine gara minacciava l'arbitro, inoltre, gli stringeva la mano con forza, procurandogli dolore.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
PORTO GIUSEPPE (VIRTUS GIOIESE)
Assumeva comportamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento reiterava tale atteggiamento, rifiutandosi di abbandonare il campo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI CROSTA LUCIANO (AMOROSI)
MAIO ALESSANDRO (APOLLOSA)
TANUCCI ALFREDO (GIANLUCA GISOLDI CAUTANO)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
MERCURI FABRIZIO (POLISPORTIVA PIETRELCINA)
FUSCO ANTONIO (AZZURRA PAUPISI)
DELLI CARRI MARIO (CASTELPOTO)
MANCINI ANTONIO (CASTELPOTO)
FONZO GIANLUCA (CASTELPOTO)
INGLESE STEFANO (MOLINARA)
BOVE RAFFAELE (PAOLISI 2000)
BUONANNO PASQUALE (REAL SOLOPACA)
IARROBINO GENNARO (REAL SAN NICOLA CALCIO)
VESSICHELLI ALDO (RIONE LIBERTA)
GELORMINI GUIDO (SANT ANGELO A CUPOLO)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
MONTANO CARMINE (DURAZZANO)