Terza Categoria, le decisioni del giudice sportivo

Sconfitte a tavolino per Sanframondi e Real Bonea

Benevento.  

Gara: GIANNI LOIA – SANFRAMONDI CALCIO del 21/02/2015

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 42 del 26/02/2015, letto il referto, rileva che la gara sopra indicata non è stata disputata per l’assenza della Società Sanframondi Calcio. Quest’ultima ha ritualmente presentato ricorso, invocando la causa di forza maggiore adducendo, per giustificare l’assenza, un guasto subito dal mezzo che trasportava una parte dei propri giocatori. Il G.S.T., vista la documentazione presentata dalla società Sanframondi Calcio, non la può ritenere esaustiva e prova idonea a fondamento della causa di forza maggiore. Invero dall’attestato redatto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Guardia Sanframondi si evince che alle ore 14.00, del giorno della gara, il presidente della società Sanframondi comunicava telefonicamente al Responsabile del Servizio di Vigilanza della Gestione Associata di Polizia Locale dei Comuni di Guardia S., San Lorenzo M., S. Lupo di trovarsi a bordo del mezzo che trasportava i propri calciatori fermo a causa di una avaria. Il predetto responsabile si recava sul luogo e constatava che il mezzo in avaria, con a bordo nove calciatori della società Sanframondi Calcio si trovava, alle ore 14.20, nella Località Piana del Comune di S. Lorenzo Maggiore. Quanto premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva rileva che il luogo dove si trovava in avaria il predetto mezzo, che trasportava alcuni calciatori della società Sanframondi Calcio, si trovava a pochi chilometri, circa una decina, dal centro abitato di Guardia Sanframondi, tanto è vero che il Responsabile del Servizio di Vigilanza giungeva sul posto solo dopo venti minuti dalla comunicazione ricevuta. Pertanto la società Sanframondi avrebbe ben facilmente potuto attivarsi per cercare di reperire altro mezzo per riprendere il viaggio, considerato pure che erano solo nove i calciatori presenti sul mezzo in avaria. Del resto si deve presupporre che altri mezzi di trasporto della predetta società, con altri calciatori a bordo, erano già presenti nella zona dove si era verificata l’avaria del mezzo ed avrebbero potuto essere utili per risolvere la situazione problematica che si era creata. Inoltre, il guasto meccanico al mezzo di trasporto, si è verificato alle ore 14.00 un ora prima dell’orario fissato per l’inizio della gara. A questo tempo vanno aggiunti i 45 minuti di tolleranza previsti per il ritardo della presentazione in campo della squadra. Di conseguenza un tempo complessivo di ben 105 minuti sarebbe stato certamente sufficiente per poter cercare di raggiungere comunque la sede della gara in tempo utile. Del resto oltre a non cercare di provvedere a reperire altro mezzo di trasporto non c’è nessuna prova documentale che i dirigenti della società abbiano tentato di risolvere il problema meccanico, di cui non è stata precisata l’entità, avuto dal predetto mezzo di trasporto. A tale proposito, infatti, va sottolineato che non è stata presentata nessuna documentazione relativa alla richiesta di un eventuale intervento di soccorso stradale che avrebbe potuto cercare di riparare in loco il guasto occorso al predetto mezzo di trasporto utilizzato dalla società Sanframondi. Per quanto sopra esposto, di conseguenza, il non regolare svolgimento della gara in oggetto è da attribuirsi alla società Sanframondi Calcio che deve essere considerata rinunciataria e in applicazione dell’ articolo 53 N.O.I.F. e 17 C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Sanframondi Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzandola di un punto in classifica e comminandole l’ammenda di Euro 150,00 quale prima rinuncia. Fa obbligo alla società Sanframondi Calcio di versare a favore della società Gianni Loia, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di Euro 60.00. Dispone, altresì, l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.

Gara: REAL BONEA –RINASCITA BONEA del 28/02/2015

Letto il referto e gli allegati, si evince che al 37’ del secondo tempo l’arbitro provvedeva ad espellere due calciatori della società Real Bonea per avergli rivolto frasi gravemente offensive. Uno di questi, alla notifica del provvedimento, colpiva con un violento calcio al torace il direttore di gara tanto che lo stesso riusciva a stento a fischiare la fine della gara cercando di portarsi, con fatica, verso gli spogliatoi. Lungo il tragitto l’arbitro veniva nuovamente colpito da uno dei calciatori espulsi con un pugno al volto e uno schiaffo, mentre l’altro giocatore espulso incitava il compagno di squadra a continuare nell’aggressione. Nel frattempo va sottolineato che nessun tesserato della società di casa Real Bonea tentava di difendere il direttore di gara ed anzi erano i dirigenti ospiti ad attivarsi per richiedere l’intervento della Forza Pubblica, non presente al momento dell’aggressione, ma regolarmente richiesta. Successivamente l’arbitro, perdurando i dolori, era costretto a richiedere l’intervento dell’unità di soccorso medico del 118, che redigevano il relativo referto. Infine il direttore di gara lasciava l’impianto sportivo scortato da una pattuglia dei carabinieri. Per quanto sopra esposto la non regolare conclusione della gara è da attribuire alla società Real Bonea e pertanto in applicazione dell’art. 17 C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Real Bonea la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, e di comminarle l’ammenda di euro 100,00 per il comportamento negligente avuto dai propri dirigenti. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.

A CARICO CALCIATORI

Squalifica fino al 30 Giugno 2017

CARBONE Alessandro (REAL BONEA)

Espulso per frasi gravemente offensive verso l’arbitro, lo colpiva con un violento calcio al torace, e mentre il direttore di gara tentava di raggiungere a fatica gli spogliatoi, lo colpiva nuovamente con uno pugno al volto ed uno schiaffo.

Squalifica per quattro gare effettive

DE LUCIA Nicola (REAL BONEA) Espulso per frasi gravemente offensive verso l’arbitro, incitava un proprio compagno di squadra ad aggredire il direttore di gara.

Squalifica per una gara effettiva

MOLINARO COPPOLARO Candido (GIANNI LOIA)

SIMEONE Michelino (G. SIMEONE)

DEL GROSSO Matteo (JUVENTINA CIRCELLO)

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (4^ infrazione)

SAVOCCHIA Marco (ALVIGNANELLESE)

TANUCCI Gianluca (REAL CASALBORE)

BARONE Federico (JUVENTINA CIRCELLO)

DE BLASIO Vittorio (ARPAISE)