Salerno

Le decisioni del Giudice sportivo dopo la quarta giornata di ritorno della Serie B ConTe.it. Sette gli squalificati:

Gara soc. TERNANA – soc. PERUGIA

Il Giudice Sportivo, letto il reclamo (pervenuto a mezzo fax alle ore 15.44 del 13 febbraio 2017) della soc. Ternana, nel quale si contesta il tesseramento del calciatore Gnahore Vhakka Eddy con la soc. Perugia e di conseguenza l’utilizzo in posizione irregolare del calciatore stesso nella gara in oggetto....

.... delibera di rigettare il reclamo della soc. Ternana poiché infondato nel merito, confermando, pertanto, il risultato conseguito sul terreno di giuoco.

Gara Soc. VICENZA – Soc. SALERNITANA

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuta alle ore 11.34 del 11 febbraio 2017) in merito alla condotta del calciatore Alessio Vita (Soc. Vicenza) consistente nell’aver pronunciato una espressione blasfema al 38° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; 86/227 considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine al contenuto della espressione blasfema pronunciata da parte del calciatore Vita; P.Q.M. delibera di non sanzionare il calciatore Alessio Vita (Soc. Vicenza) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale. 

SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, utilizzato un fischietto, simile a quello dell'Arbitro, al fine di disturbare lo svolgimento del giuoco; per avere, inoltre, suoi sostenitori, all'11° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo che causava lo stordimento di un raccattapalle; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, in occasione dell'esecuzione di un calcio di rigore da parte della squadra avversaria, lanciato sul terreno di giuoco un accendino ed una lattina; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.  

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA MBAKOGU Jerry (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 26° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BARAYE Joel (Virtus Entella): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. DI MATTEO Luca (Latina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CANI Edgar (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MASUCCI Gaetano (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). 86/228 PALUMBO Antonio (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). VITA Alessio (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 FEBBRAIO 2017 DI SOMMA Salvatore (Benevento): per avere, al 25° del primo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

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