Benevento

GARA PAOLISI – SAN MARTINO VALLE CAUDINA DEL 4/4/2015


Il G.S.T., letto il referto arbitrale nonché gli allegati, preliminarmente rilevata l’assenza di Forza Pubblica benché allegata la relativa richiesta, rileva che al 40° del secondo tempo a seguito di un infortunio, il calciatore Piccoli Pasquale n. 9 della società Paolisi si vedeva costretto ad abbandonare il rettangolo di gara. A questo punto mentre il predetto calciatore abbandonava il rettangolo di gara si determinava un piccolo alterco con Pisaniello Massimo massaggiatore della società San Martino Valle Caudina. Sedati gli animi, il calciatore Piccoli Pasquale posizionatosi all’interno della zona antistante gli spogliatoi veniva raggiunto da un sostenitore riconducibile alla società ospitata che colpiva con un violento schiaffo il calciatore. In breve veniva ristabilita la calma considerato il pronto intervento dei dirigenti della società Paolisi, tuttavia la situazione degenerava definitivamente e in maniera irrimediabile considerata la rissa che veniva a determinarsi tra i calciatori di ambedue le squadre. Questo G.S.T. ritiene pertanto che la decisione del direttore di gara di sospendere definitivamente la gara sia stata congrua in ordine ai fatti così come descritti. In particolare l’arbitro ha avuto modo di indicare la responsabilità principale dell’accaduto ai tesserati della società ospitante, e ribadendo che comunque i tesserati della società locale non si sono sottratti dal porre in essere, e in maniera gratuita, atti riconducibili a condotta violenta. Pertanto i fatti sono da addebitarsi ad entrambe le società anche se da un punto di vista sanzionatorio, così come di seguito, bisogna procedere a delle precise distinzioni. Per tali motivi; letti gli artt. 4 e 17 del Codice di Giustizia Sportiva;
DELIBERA di infliggere alle società Paolisi e San Martino Valle Caudina la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Per i fatti in narrativa commina alla società Paolisi l’ammenda di € 150, mentre commina altresì alla società San Martino Valle Caudina l’ammenda di € 300. Per quanto ai singoli si rinvia alla camicia di gara.

SQUALIFICA FINO AL 3/ 5/2015 PISANIELLO MASSIMO (SAN MARTINO VALLE CAUDINA)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPORASO GIUSEPPE (CLUB PONTE 98)
DI CAPRIO ANTONIO (S. MARTINO VALLE CAUDINA)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI NDAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PICCOLI PASQUALE (PAOLISI)