Arriva la decisione in merito al reclamo dell'Alba Sant'Agata avverso l'esito della sfida col Mutria Sport. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita nella persona del suo rappresentante/delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare congrua rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore Mario Scolari successivamente alla sua espulsione. Dal referto arbitrale, che per consolidata giurisprudenza, è fonte di prova privilegiata, risulta il palese comportamento provocatorio ed antisportivo tenuto dal predetto calciatore. Le argomentazioni svolte dalla società reclamante e le dichiarazioni rese in sede di audizione del 13/02/2017 risultano del tutto generiche e prive qualsivoglia riscontro. Per questo motivo la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera di rigettare il reclamo e conferma la sanzione inflitta dal Giudice sportivo territoriale; dispone di incamerare la tassa qualora non versata.
Redazione