Accolto dal Tar il ricorso presentato dagli avvocati Michele Truppi e Andrea Abbamonte contro il provvedimento con il quale la Provincia, il 19 luglio 2016, aveva dichiarato la decadenza dalla carica di presidente dell'Asea (Azienda speciale per l'energia e l'ambiente) del dottore Alfredo Cataudo.
Nel mirino dei giudici della quinta sezione, che ne hanno sottolineato l'illegittimità, sia l'atto iniziale della Rocca, sia quello successivo alla pronuncia cautelare del Consiglio di Stato. Che, come si ricorderà, aveva confermato quanto stabilito nel settembre 2016 dal Tar, che aveva detto sì alla richiesta di sospensiva dei legali di Cataudo, per il quale era stato ordinato il reintegro ad horas nella funzione di vertice dell'Asea.
Una pronuncia alla quale era però seguito, da parte della Provincia (rappresentata in giudizio dall'avvocato Felice Laudadio), un ulteriore provvedimento di decadenza. Ora il giudizio di merito, che ha ritenuto illegittimi, di conseguenza, dopo l'annullamento degli atti, anche la procedura di selezione e la nomina di Petriella al posto di Cataudo, di cui non è stata accolta la domanda risarcitoria – scrive il Tar - “posto che la sentenza è autoesecutiva e comporta, a seguito della caducazione degli atti, la riespansione dell'efficacia dell'incarico dal quale il ricorrente è stato dichiarato illegittimamente decaduto”.
E' la ulteriore tappa di una vicenda sulla quale era stato registrato, qualche settimana fa, anche un parere dell'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione, che aveva rimarcato“l'assenza delle violazioni del Decreto legislativo 39/2013” rispetto alle contestazioni – incompatibilità e inconferibilità di Cataudo- illustrate nel provvedimento della Provincia, apparso ai più, all'epoca, una conseguenza del risultato delle elezioni comunali nel capoluogo sannita.
Secondo la Provincia, la nomina di Cataudo a presidente dell'Asea era avvenuta quando non erano ancora trascorsi due anni dalle sue dimissioni da consigliere provinciale. Il segretario generale dell'Ente, Franco Nardone, aveva anche evidenziato che “non è stata fornita da Cataudo la dichiarazione all’Albo on line nella Sezione “Amministrazione Trasparente” rispetto alla conferibilità o non conferibilità del suo incarico. Tale dichiarazione, invece, è, sempre ai sensi del Decreto n. 39/2013, “conditio sine qua non” per l’esercizio dello stesso incarico”.
Fin qui il versante amministrativo di una storia che è anche al centro di una indagine avviata dopo le denunce di Cataudo, assistito dall'avvocato Sergio Rando, che domani depositerà in Procura la sentenza del Tar.
Enzo Spiezia