di Andrea Fantucchio
Nessuna estorsione. E un nuovo reato: porto di materiali esplodenti in luogo pubblico. Due degli aspetti più significativi della sentenza a carico di M.G. e G.A. condannati rispettivamente a nove e cinque anni di reclusione. Entrambi furono arrestati dalla Squadra Mobile di Avellino nel 2016 per il lancio di una bomba carta contro il negozio di animali che si trova in via Saverio Marotta a rione Valle. Al termine delle indagini condotte dall’ispettore superiore, Roberto De Fazio. I proprietari del negozio, assistiti fra gli altri dall'avvocato Michela Mancusi, si sono costituiti parte civile. Agli imputati veniva contestato anche un incendio appiccato all'ingresso del medesimo negozio, il rogo che ha danneggiato l'auto del proprietario, l'avvelenamento di due cani e l'accusa di stalking ai danni della ragazza. Dall'11 aprile, per decisione del tribunale, si riterranno cessate le esigenze cautelari per M.G., ora ai domiciliari.
La richiesta del pm
Il pm, Vincenzo D'Onofrio che aveva chiesto quindici anni per M.G. E nove per G.A. Una camera di consiglio durata circa un'ora.
Prima che il collegio giudicante, presieduto dal magistrato Luigi Buono, a latere i giudici Giulio Argenio e Lorenzo Corona, emettesse la sentenza. Dopo le discussioni degli avvocati che hanno impegnato quasi quattro ore.
Le arringhe degli avvocati
A iniziare Alberico Villani che assisteva G.A. Un'arringa nella quale il difensore ha attaccato la credibilità di uno dei testimone chiave: il fratellastro di G.A.
«Che personaggio può essere qualcuno che accetta di fare un incendio. Un pregiudicato che resta tale. E che spesso si è contraddetto anche durante il processo. Un teste sulla quale si sono basate anche le parti delle motivazioni che hanno spinto il gip a firmare le misure cautelari e che pure siamo stati noi della difesa a voler sentire. E non la Procura. Strano visto che come detto doveva trattarsi di una testimone chiave», ha spiegato il difensore.
L'avvocato Gerardo Santamaria che con il collega, Gerardo Di Martino, assisteva G.A., ha affrontato spiegato perché l'accusa di estorsione era insussistente. Un reato legato al presunto assassinio dei cani della vittima compiuto dall'imputato. E legato – per l'accusa – al ruolo di allevatore svolto da M.G. Santamaria ha spiegato la differenza fra handler (ruolo ricoperto dalla vittima) e allevatore ruolo dell'imputato. Il primo si occupa di educare i cani e prepararli al giudizio dell'esperto giudice nelle verifiche. Mentre l'allevatore è incaricato di crescere e curare gli animali. Di fatto, stando a questa differenza, non c'era competizione fra l'imputato e la vittima. E quindi non c'erano la motivazione alla base dell'estorsione. Ha aggiunto inoltre la derubricazione del reato spiegando che le condotte rientrerebbero nel reato di violenza privata. Inoltre ha aggiunto come la denunciante, quando si sono verificati gli eventi, non avesse mai fatto il nome dell'imputato. Di fatto questo rendeva ancora ulteriormente insussistente l'accusa di estorsione.
Il penalista Di Martino, con l'ausilio di un videoproiettore, ha elencato numerose presunte incongruenze nella ricostruzione offerta dall'accusa. A partire dall'episodio del 26 febbraio: l'incendio dell'auto del proprietario del negozio.
«Nel verbale dei vigili del fuoco emerge come il rogo sia stato probabilmente causato da un guasto elettrico. E abbia coinvolto prima la zona del cruscotto per poi espandersi. Allora mi dite l'accusa come può addebitare questo rogo agli imputati? Posto che non ci sono tracce di liquido infiammabile»
Così come sono state contestate le modalità di ricostruzione degli spostamenti degli imputati.
«Ad Atripalda non c'è un sistema di rilevamento targhe. Inoltre, come vedete anche dal video, il mio cliente alle 21.45 era passato a viale Italia in direzione corso Vittorio Emanuele. Come potrebbe aver bruciato l'auto considerando che la chiamata ai soccorsi è arrivata alle 21.50?»,Il penalista ha ripercorso gli spostamenti del suo assistito grazie al videoproiettore e a un puntatore laser.
Inoltre la difesa si è scagliata contro la ricostruzione dell'episodio relativo alla presunta uccisione dei cani: sostenendo che i video in questione non avessero mai ripreso l'auto degli imputati.
Così come ha attaccato l'inaffidabilità delle celle telefoniche riferite all'episodio del lancio della bomba carta. La difesa ha spiegato che proprio le celle si riferiscono a un'area di quindici chilometri. E che M.G. Passava quotidianamente in quella zona poiché abitava poco distante. E comprava il pane in un noto panificio della zona come dimostrato dagli scontrini. Inoltre la difesa ha ribadito che non c'è un video e dunque una prova certa che siano stati gli imputati a compiere il fatto contestato. Infine Di Martino si è scagliato contro l'assenza di alcuni elementi a suo dire fondamentali per la ricostruzione e per il compiuto esercizio del diritto di difesa.
La difesa è pronta a impugnare la decisione del tribunale all'Appello sostenendo le ragioni che ritengono degne di essere valutate dal nuovo giudice.