I motivi di doglianza erano più di uno. Ma è bastato il primo, che ha assorbito gli altri, perchè la Cassazione si esprimesse. Vergando una ordinanza, ritenuta unica nel suo genere perchè “mancano specifici elementi giurisprudenziali”, con la quale ha annullato, senza rinvio, la sentenza di fallimento che aveva riguardato, oltre ad una industria di mangimi irpina – una snc-, anche i soci, receduti, illimitatamente responsabili. Nel caso specifico, due persone che hanno visto accolto il ricorso curato dagli avvocati Gino Bazzani e Pasqualino Pavone.
La prima tappa della storia è datata 26 marzo 2014, quando i due soci illimitatamente responsabili recedono dall'industria. Dopo un ricorso per dichiarazione di fallimento, la società deposita, nell'udienza del 21 marzo 2015, una istanza di ammissione al concordato preventivo che viene iscritta al registro delle imprese il 29 aprile.
Il Tribunale di Benevento la ritiene inammissibile e con la sentenza del 13 giugno del 2016 dichiara il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili. Una pronuncia confermata dalla Corte di appello di Napoli il 27 febbraio del 2017, che identifica i momenti iniziale e finale del termine annuale per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili, rispettivamente, “nella data di cessazione del rapporto sociale (marzo 2014) e nella data di presentazione della domanda di concordato preventivo (marzo 2015); ciò in base al principio di consecuzione delle procedure e al carattere conseguenziale e dipendente del fallimento dei soci dal fallimento della società”.
E' questo il punto cardine sollevato dai legali: “I momenti iniziale e finale di decorrenza del termine annuale avrebbero dovuto essere indicati nella data di cessazione del rapporto sociale (2014) e nella sentenza dichiarativa di fallimento (2016), essendo i cessati soci estranei alla procedura di concordato e non legittimati a presentare la relativa domanda”. Un argomento accolto dai giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte, che l'hanno definito “manifestamente fondato”, cassando, per la sua “erroneità”, la sentenza impugnata dai ricorrenti.
Esp