Dopo mesi di proteste, riunioni in Regione, Provincia e presso i Comuni interessati dalla questione dell'impianto di compostaggio dei rifiuti a Sassinoro, interviene la New Vision, che con una nota intende “fare chiarezza e fornire elementi utili alla diffusione di notizie complete e puntuali”, specialmente in merito alla pronuncia del Consiglio di Stato di ieri.
“Il Consiglio di Stato – precisa la New Vision - non ha sospeso l’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio nel Comune di Sassinoro, il cui cronoprogramma di attuazione e messa in esercizio proseguirà come previsto, secondo rigorosi criteri di piena tutela dell’ambiente, del territorio e degli abitanti.
Lo documenta - spiegano in modo inequivoco l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2591 dell'8 giugno 2018 che si limita ad integrare il rigetto, in primo grado, della sospensiva chiesta dal Comune di Sassinoro con il sollecito al TAR Campania - Napoli alla fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10 c.p.a.
Di fatto – spiega ancora la società -, il Consiglio di Stato ha semplicemente sollecitato il TAR alla decisione nel merito con priorità ma non ne ha modificato la pronuncia cautelare nella parte in cui ha già bocciato il ricorso con istanza di sospensiva presentato dal Comune di Sassinoro”.
Per questo motivo la New Vision spiega che per questi motivi l'errata informazione in merito alla sentenza del Consiglio di stato “e al diritto all’impresa della New Vision srl che intende predisporre iniziative utili a far conoscere alla popolazione le reali caratteristiche del proprio impianto e rassicurarla, con dati tecnico-scientifici, dell’inesistenza delle implicazioni ambientali e territoriali da più parti infondatamente ventilate.
E' inteso che pur di contribuire a dare un'informazione più completa possibile, la New Vision si ritiene, attraverso il suo ufficio stampa, a disposizione delle redazioni giornalistiche fin da subito, per fornire ogni chiarimento o informazione”.
I giudici del Consiglio di Stato, infatti, nel dispositivo scrivono: “Ritenuto che la controversia, per la sua complessità, richiede l’esame approfondito proprio della fase del merito, anche tenuto conto dei contrapposti interessi e dell’ampia motivazione della sentenza impugnata; a questi soli fini l’appello cautelare appare fondato e va accolto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; il T.A.R. provvederà a fissare l’udienza pubblica di discussone con carattere di priorità; a tale riguardo, potrà tenere presente che, all’udienza pubblica del 8 gennaio 2019, è stata fissata la discussione del ricorso n.r.g. 1766/2018, concernente una controversia che le parti hanno asserito essere di oggetto analogo a quello della attuale controversia; apprezzate le circostanze, le spese della presente fase processuale possono essere compensate fra le parti”.
“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'appello (Ricorso numero: 3728/2018) nel senso di disporre che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. Amm”...