Benevento

Respinto dal Consiglio di Stato l'appello presentato dalla Provincia, e condensato in nove motivi dall'avvocato Felice Laudadio, contro la sentenza con la quale nell'aprile dello scorso anno il Tar aveva accolto il ricorso curato dagli avvocati Michele Truppi e Andrea Abbamonte contro il provvedimento con il quale la Provincia, il 19 luglio 2016, aveva dichiarato la decadenza dalla carica di presidente dell'Asea (Azienda speciale per l'energia e l'ambiente) del dottore Alfredo Cataudo.

La quinta sezione ha dunque confermato la decisione dei giudici del Tar Napoli, che avevano sottolineato l'illegittimità sia dell'atto iniziale della Rocca, sia di quello successivo alla pronuncia cautelare del Consiglio di Stato. Che, come si ricorderà, aveva confermato quanto stabilito nel settembre 2016 dal Tar, che aveva detto sì alla richiesta di sospensiva dei legali di Cataudo, per il quale era stato ordinato il reintegro ad horas nella funzione di vertice dell'Asea. Una pronuncia alla quale era però seguito, da parte della Provincia, un ulteriore provvedimento di decadenza.

A seguire, il giudizio di merito del Tribunale amministrativo, che aveva ritenuto illegittimi, di conseguenza, dopo l'annullamento degli atti, anche la procedura di selezione e la nomina di Petriella al posto di Cataudo, di cui non era stata accolta la domanda risarcitoria – aveva scritto il Tar - “posto che la sentenza è autoesecutiva e comporta, a seguito della caducazione degli atti, la riespansione dell'efficacia dell'incarico dal quale il ricorrente è stato dichiarato illegittimamente decaduto”.

Di qui la scelta della Provincia di appellarsi al Consiglio di Stato, che, come detto, ha scritto la parola fine, ribadendo che “non costituiva causa di incompatibilità per il dott. Cataudo l’avere rivestito la carica di consigliere provinciale nel periodo biennale precedente la trasformazione (cioè fino al 6 marzo 2013, rispetto al 30 giugno 2014), dal momento che l’incarico di Presidente della società Asea Spa era stato conferito prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (e precisamente con decreto in data 6 marzo 2013) in conformità alla normativa allora vigente, e successivamente è stato soltanto confermato. L’inapplicabilità degli artt. 7 e 15 del d.lgs. n. 39 del 2013 comporta altresì l’inapplicabilità dell’art. 20 dello stesso decreto concernente l’obbligo di dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità”.

Secondo la Provincia, la nomina di Cataudo a presidente dell'Asea era avvenuta quando non erano ancora trascorsi due anni dalle sue dimissioni da consigliere provinciale. Il segretario generale dell'Ente, Franco Nardone, aveva anche evidenziato che “non è stata fornita da Cataudo la dichiarazione all’Albo on line nella Sezione “Amministrazione Trasparente” rispetto alla conferibilità o non conferibilità del suo incarico.  Tale dichiarazione, invece, è, sempre ai sensi del Decreto n. 39/2013, “conditio sine qua non” per l’esercizio dello stesso incarico”.

Si tratta di una vicenda ripetutamente balzata agli onori delle cronache, al centro anche di un parere dell'Anac, che aveva espresso le sue censure, e di un'indagine avviata dopo le denunce di Cataudo, assistito dall'avvocato Sergio Rando, nella quale è stato chiamato in causa, per abuso d'ufficio, il segretario della Rocca, Nardone.

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