Il direttore di una banca salernitana era stato accusato di appropriazione indebita e per tale reato era stato rinviato a giudizio. Secondo il capo d’imputazione il funzionaro si sarebbe indebitamente appropriato di una somma di oltre 100.000 euro prelevati dal conto corrente ordinario di alcuni clienti.
In primo grado l’imputato, difeso dall’avvocato Orlando Caponigro, fu condannato anche ad una pena alquanto bassa. Successivamente, attraverso il difendore di fiducia, l’avvocato Caponigro, il direttore di banca presentò appello. Il ricorso al secondo grado di giudizio fu anche supportato da un pronunciamento della Suprema Corte, che sancisce che il reato di appropriazione indebita ex articolo 646 del codice penale seppure aggravata non è più perseguibile di ufficio ma solo a querela di parte. Tale orientamento è stato immediatamente assunto dalla Corte di Appello penale di Salerno che con sentenza del 24 maggio scorso, la quale va oltre sancendo un orientamento di legittimità altalenante (cassazione 28786/2015) che vede quale unico legittimato non la parte – cliente (che assume la veste di mero danneggiato) bensì solo la Banca la quale è l’unica che può formulare relativa querela contro il proprio dipendente in quanto il denaro entrante in cassa si amalgama con quello degli altri clienti formando una massa monetaria appartenente solo all’ente Banca. Per tale motivo la Corte di Appello ha sentenziato il non diversi procedere.
Accusato di appropriazione indebita: assolto
Direttore di banca si era appropriato di alcune somme dei correntisti
Pina Ferro