Centoventiquattro pagine alle quali sono state affidate le motivazioni con le quali il Tribunale di Benevento (presidente Daniela Fallarino, a latere Simonetta Rotili (giudice estensore) e Francesca Telaro), lo scorso 17 aprile, ha deciso assoluzioni, prescrizioni e quattro condanne per abuso d'ufficio (i servizi appaltati alla cooperativa San Valentino per il Parco archeologico ndr) al termine del processo ('Mani sulla città') a carico delle quaranta persone (e dodici società) coinvolte nell'indagine del sostituto procuratore Antonio Clemente e della Digos su appalti e forniture di beni e servizi del Comune di Benevento.
Nel mirino ex o attuali amministratori, funzionari, dirigenti, tecnici di Palazzo Mosti, titolari di aziende. Attenzione puntata sulla pedonalizzazione del centro storico, sul Parco archeologico e del verde di Cellarulo, sui rapporti con alcuni imprenditori e la cooperativa San Valentino.
Dopo aver evidenziato che alcuni capi di imputazione “descrivono, in maniera spesso oscura e di non agevole lettura”, numerose condotte, i giudici non risparmiano rilievi “alle modalità procedurali non corrette con le quali sono stati spesso impiegati gli strumenti investigativi nella fase delle indagini, determinando conseguentemente la mancata acquisizione, per evidente inutilizzabilità, al patrimonio conoscitivo del Tribunale di molti dati che nella fase delle indagini erano stati addirittura posti alla base dell'adozione di misure cautelari”.
E ancora: “Certamente non corretto si è rivelato il modulo organizzativo fondato su una strettissima collaborazione tra i consulenti dell'accusa ed il personale della Digos, tradottasi in concreto nell'assistenza da parte dei suddetti consulenti alle assunzioni di sommarie informazioni che sono state riportate in ampi stralci nelle relazioni e poste alla base delle loro valutazioni finali. E' evidente che tali parti non sono utilizzabili, e che ciò rende privo di valenza probatoria anche il ragionamento che si fonda su quel presupposto di fatto rimasto indimostrato. A ciò si aggiunga che spesso le sommarie informazioni riportate provengono da soggetti che hanno assunto successivamente la veste di indagati e poi imputati: trattasi di dichiarazioni non acquisibili in alcun modo in dibattimento – tanto meno attraverso la parola dei consulenti – per le quali è inibito al Tribunale persino di valutare se gli stessi dovessero essere sentiti sin dall'inizio in qualità di indagati”.
Una evenienza che si “è verificata per alcuni testi rilevanti della pubblica accusa”, tre, in particolare. “Fin dall'inizio delle loro deposizioni è emerso che gli stessi, sebbene erroneamente sentito a sommarie informazioni, avevano reso già nella fase delle indagini dichiarazioni autoindizianti che ne avrebbero comportato l'interruzione dell'esame con i conseguenti avvisi di legge”.
Il Tribunale spiega perchè ha mandato assolti, perchè il fatto non sussiste, gli imputati che rispondevano di corruzione (“Manca la prova degli atti contrari ai doveri di ufficio che i pubblici ufficiali avrebbero compiuto per ricevere denaro ed altre utilità”), corruzione elettorale (“Il materiale probatorio non consente di individuare alcuna condotta che possa definirsi di scambio tra impegni specifici e procacciamento di voti”), concussione elettorale (“Le emergenze processuali non hanno consentito di ritenerlo provato”) ,concussione abuso d'ufficio, turbativa d'asta, truffa, falso, peculato, lottizzazione abusiva.
Il non doversi procedere per intervenuta prescrizione era invece stato dichiarato per ulteriori addebiti di abuso d'ufficio, truffa, false fatture e corruzione, rispetto ai quali il Tribunale ha “ritenuto di non dover approfondire la vicenda e si è limitato a verificare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, che non risultino acquisiti elementi che consentano un proscioglimento con formula ampia”.