Benevento

Stasera una manifestazione per dire no alla chiusura dell'ultimo cinema della città. Continua a tenere banco il caso San Marco. La chiusura della storica sala di via Traiano ha prodotto un botta e risposta tra il Comune di Benevento e la società che gestiva la struttura che ancora non accenna ad esaurirsi.

E' ancora una volta la famiglia Iannella (costituita in società Iannella Salvatore e famiglia S.r.l. dal 07/03/1998) a voler fornire precisazioni in una nota alla quale antepone alcune spiegazioni.

«Al fine di consentire una più ordinata comprensione delle predette vicende a tutti coloro che ne fossero interessati, si esamineranno separatamente gli aspetti determinanti affrontati nella dichiarazione di cui si discute. Dapprima si dimostrerà la legittimità dell’apertura del Cinema e dell’occupazione del locale sino alla data 15 gennaio 2015. Quindi si dimostrerà il corretto adempimento da parte del Cinema San Marco rispetto ai suoi obblighi contrattuali di carattere economico. Ci si scusa se questa risposta deve fare necessariamente riferimento ad una pluralità di vicende ed atti giuridici. La nota del Comune fa altrettanto riferimento ad una pluralità di vicende e atti giuridici. Quindi, una riposta seria e rispettosa dei lettori interessati non può esimersi da affrontare l’intera questione con riferimento a fatti concreti. Peraltro, trattasi di fatti concreti che si sono sviluppati per 25 anni, che non è un lasso di tempo così piccolo».

 

Ed ecco le ragioni della famiglia Iannella.

«In relazione alla legittimità dell’apertura del Cinema e dell’occupazione del locale sino alla data 15 gennaio 2015, la nota riferisce della delibera della Giunta Comunale 90 del 1990, con il quale è stato dato originariamente vita al rapporto di concessione cinematografica di cui si discute. Poi aggiunge che la predetta delibera non fu ratificata dal Consiglio Comunale, senza, però, aggiungere in quale data e con quale atto si è espresso il Consiglio.Così narrata la vicenda, sembra che il Cinema San Marco è stato gestito sempre senza una delibera valida e completa: e non ci pare un'informazione corretta e veritiera.

Orbene, alla delibera della Giunta Comunale n. 90 del 1990 ha fatto seguito la delibera, sempre della Giunta Municipale, n. 2130 del 1990 che ha reiterato e integrato la volontà di procedere alla concessione. Trattasi di atti assunti dalla Giunta nell’esercizio dei poteri di sua competenza che non avevano necessità di una ratifica del Consiglio. Tant’è che in data 16.6.90 è stato stipulato regolare contratto di concessione. Insomma per essere chiari – ed evitare equivoci inopportuni – il rapporto di concessione del San Marco è nato ed è sempre stato assistito da un contratto valido ed efficace deliberato dall’organo competente.

Ciò detto, è fin troppo evidente che – come si legge nella motivazione delle delibere di cui sopra - le predette decisioni della Giunta sono state dettate da un circostanza fin troppo evidente; nel 1990 la città di Benevento disponeva di un solo altro cinema, aveva necessità di dotarsi di strumenti adeguati per il progetto di “Città Spettacolo” e, infine, l’immobile in cui è collocato il San Marco ha conservato sempre una destinazione urbanistica riservata esclusivamente a sala cinematografica. Peraltro, il rapporto di concessione ha costantemente previsto una clausola che metteva a disposizione il locale a favore del Comune per 100 giornate all’anno.

Nel racconto delle vicende successive, la nota del Comune prosegue con una narrazione che non semplifica il racconto e introduce ancora elementi equivoci. Il prosieguo è molto semplice e va raccontato semplicemente. Fino al 2006 non ha nessun senso segnalare, come fa la nota, che nel 1999 il Comune intendeva ottenere indietro il locale, ma “… non riuscì ad ottenere la riconsegno dell’immobile per la mancanza di volontà di Iannella, detentore delle chiavi”.

Sembra quasi che Iannella siano rimasti nel locale senza titolo. Molto più semplicemente il Comune riteneva che il contratto avesse perso efficacia e Iannella no. Il Comune si è rivolto ad un Giudice – come si conviene in questi casi – e il Giudice gli ha dato torto, con la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 241 del 2006, pure citata nella nota del Comune; insomma la sopracitata “mancanza di volontà di Iannella” era assistita dalla legge e quindi la sua occupazione era perfettamene legittima.

E siamo arrivati al 2006. Il Comune inizia una nuova azione giudiziaria che si conclude momentaneamente con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2068 del 2013; questa volta a favore del Comune. Giova rapidamente rilevare che il Comune ha iniziato questa azione giudiziaria perché ha ritenuto di non avere mai autorizzato il subentro nel contratto, al posto del compianto Dott. Salvatore Iannella, della società costituita dai suoi eredi e familiari.

Trattasi di assunto quantomeno particolare, tenuto conto che lo stesso Comune ha reiteratamente autorizzato la predetta società a trasferire in capo a se stessa le licenze commerciali e di pubblica sicurezza necessarie per esercitare il Cinema; di più, ancora nel 2012 – ovvero dopo aver promosso la seconda azione giudiziaria – il Comune ha concesso alla società degli eredi Iannella le autorizzazioni commerciali e di pubblica sicurezza per gestire il bar all’interno sempre del locale San Marco.

E come se nel Comune esistessero organizzazioni amministrative separate; l’organizzazione amministrativa che si occupa della gestione dei contratti non sa che un’altra branca organizzativa del Comune autorizza comunque la società degli eredi Iannella a gestire il cinema San Marco e il relativo bar nel rispetto delle leggi di pubblica sicurezza e della disciplina delle attività commerciali. La Famiglia Iannella ha ritenuto legittimamente di contestare questa originalità e ha proposto appello chiedendo un intervento urgente del giudice.

A fronte di una richiesta di urgenza di questo tipo non si esegue la sentenza del Tribunale perché c’è il rischio che, qualora il Giudice d’Appello decida diversamente dal Tribunale, sospendendo lo sfratto, è necessario ricollocare nell’immobile sfrattato ciò che è stato asportato poche settimana prima, ovvero quando il giudice non aveva sospeso lo sfratto.

Il Comune correttamente non ha eseguito la sentenza sino alla decisione urgente del Giudice d’Appello. Il Giudice d’Appello si è espresso, ancora una volta a favore del Comune, solo con ordinanza del 19 giugno del 2014, a cui fa riferimento sempre la nota.

Il resto dei mesi, sino all’8.10.2014 – data del primo accesso dell’Ufficiale Giudiziario per la riconsegna del locale, come correttamente riferito nella nota del Comune – , è trascorso perché prima il Comune non ha dato esecuzione alla sentenza, tenuto conto che non erano scaduti i termini per il ricorso in Cassazione.

In data 8.10.2014 è stato oggettivamente concesso dal Comune ai gestori un differimento in ragione della necessità di consentire ai gestori di disporre del tempo necessario per rimuovere arredi, immobili e attrezzature tecnologiche installate nel corso degli anni; trattasi di rinvio comune a tutte gli sfratti, come è noto a chi purtroppo conosce queste vicende.

Per intanto, la famiglia Iannella (costituita in società Iannella Salvatore e famiglia S.r.l. dal 07/03/1998) ha continuato la sua battaglia legale e la nota avrebbe dovuto riportare correttamente l’esistenza di un ricorso in Cassazione. Nonostante, questo ricorso, si è arrivati al fine allo sfratto del 15.1.2015. Insomma, a differenza di quanto accaduto in precedenza, il Comune non ha voluto attendere la decisione d’urgenza connessa al nuovo ricorso in Cassazione e ha deciso di procedere all’esecuzione con le modalità note a tutti.

Sulla base di questa ricostruzione è completamente lontana dal vero una rappresentazione della vicenda tale per cui vi è una storica e risalente occupazione indebita del locale San Marco. In sintesi, la vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa e il Comune non ha inteso attendere nemmeno la decisone d’urgenza connessa al ricorso in Cassazione.

E comunque lo sfratto deciso dal Comune si basa su un titolo – ancora provvisorio – che è venuto ad esistenza solo nel giugno 2014, tant’è che la stessa nota del Comune riconosce che il primo accesso per procedere allo sfratto è avvenuto solo l’8.10.2014. Quindi, si ripete, niente di più lontano dalla realtà rappresentare una indebita occupazione risalente nel tempo.

E’ evidente che non ha nessun rilievo sostenere che l’indebita occupazione da parte della Famiglia Iannella del san Marco sta generando danni per 600.000 euro al Comune.

La nota del Comune non specifica come si arriva a questa somma. Avendo deciso di rispondere con criteri oggettivi e seri, ci si limita a rilevare un dato oggettivo e inequivocabile. Se il Comune ritiene che l’occupazione indebita della Famiglia Iannella, con il relativo danno, perdura dal 1990 è evidente che ogni cifra diventa molto generica.

L’occupazione del San Marco da parte della famiglia Iannella è stata però nel corso del tempo legittimata da atti del Comune, contratti e sentenze dei Giudici. Solo dal giugno del 2014 un Giudice ha disposto diversamente e solo dal 8.10.2014 il Comune si è attivato per lo sfratto, nonostante la decisone del Giudice è ancora sub iudice.

In relazione al rispetto degli obblighi economici da parte della Famiglia Iannella (costituita in società Iannella Salvatore e famiglia s.r.l. dal 07/03/1998) non risponde al vero l’affermazione secondo cui ha corrisposto quanto doveva “per qualche annualità e per importi residui”. In questo caso la ricostruzione del Comune avrebbe dovuto fare correttamente riferimento a quelle stesse sentenze che esso invoca per giustificare – provvisoriamente, peraltro – lo sfratto di cui si sta discutendo.

La sentenza n. 1138 definitiva del Tribunale di Benevento n. 1138 del 2013 – si badi bene la stessa citata nella nota – ha dato una risposta anche alle pretese economiche del Comune azionate nei confronti dei gestori del San Marco. Orbene, a pag. 7 della predetta sentenza si afferma che “…appare evidente che le parti contraenti abbiano voluto rapportare l’ammontare del canone ad un elemento, benchè incerto e variabile, non scollegato all’effettivo introito dei gestori. Il Comune, dunque, avrà diritto alla somma di e. 2892,67, mentre i resistenti non vantano alcun credito, data l’equivalenza a zero (sulla base delle predette considerazioni) dell’indennità di avviamento”.

Come detto, anche questa parte della sentenza è ancora sub iudice. La famiglia Iannella (costituita in società Iannella Salvatore e famiglia S.r.l. dal 07/03/1998) ha uso di riportare correttamente il contenuto delle sentenze anche se a Lei sfavorevole.

E’ lecito però solo osservare che allo stato i gestori del Cinema San Marco sono considerati debitori solo di una minima somma di euro – evidentemente poca cosa rispetto a più di 25 anni del rapporto di concessione - e non hanno diritto ad alcun avviamento.

Il tutto nonostante che si ritiene di non incorrere in errore se si ritiene che i predetti 25 anni di rapporto possono dirsi più che sufficienti per far nascere, diciamo così, un avviamento commerciale.

Tanto più che si lascia alla valutazione della cittadinanza la ristrutturazione del locale e le migliorie che il locale ha subito nel corso di 25 anni per rimanere correttamente inserito nel salotto della città, migliorie che non hanno determinato nessun riconoscimento ai gestori.

Il locale , come si ricorderà, è stato completamente trasformato per essere destinato a Cinema.Trattasi di affermazioni non generiche, ma basate su dati di fatto.

L’art. 7 lettere da a) a f) del contratto del 1990 ha imposto alla famiglia Iannella Iannella (costituita in società Iannella Salvatore e famiglia S.r.l. dal 07/03/1998) la realizzazione di tutti lavori non solo relativi alla struttura portante dell’immobile, ma destinati anche alla realizzazione di un palcoscenico e di tutte le strutture necessarie per l’attività Cinematografica.

Insomma nel 1990 l’immobile andava ristrutturato e al suo interno non esisteva né un cinema né un teatro; la realizzazione di questi lavori a carico esclusivo della Famiglia Iannella ha comportato un onere di 950.000.000 di lire dell’epoca

Negli stessi termini sempre l’articolo 7 lettera e) del contratto del 1990 ha previsto a carico della famiglia Iannella (costituita in società Iannella Salvatore e famiglia s.r.l. dal 07/03/1998) anche gli oneri per tutti lavori di manutenzione straordinaria del locale, che nel corso del tempo hanno comportato una spesa di circa 340.000,00 euro.

 

Ci si consenta infine una riflessione conclusiva legata proprio alla chiusura di un locale che per 25 anni ha esercitato un attività con un'evidente dimensione pubblica. Si spera che quantomeno non costituisca un fatto opinabile la circostanza la Famiglia Iannella (costituita in società Iannella Salvatore e famiglia s.r.l. dal 07/03/1998) – grazie all’intuizione e alla tenacia del Dott. Salvatore Iannella – ha esercitato attività cinematografica da più di 50, prima con il Cinema Teatro Comunale e poi con il Cinema Teatro San Marco.

Lo ha fatto sempre nella buona e nella cattiva sorte. Nella buona sorte, quanto per molto tempo i Cinema esistenti erano solo due – di cui il secondo gestito da noto e rispettato esercente – e hanno comunque assicurato sempre la produzione cinematografica fruibile sul mercato nazionale; per molti anni il Cinema è stato una delle poche occasione di vago, di incontro e di intreccio di relazioni sociali.

Nella cattiva sorte, quando il Cinema inteso come luogo di incontro è stato sostituito dalle Multisala che – quantunque siano delle legittime iniziative economiche – hanno trasformato il Cinema in un Centro commerciale; eppure, il Cinema San Marco ha continuato sino alla fine ad assicurare non solo la produzione cinematografica tradizionale ma anche la realizzazione di Cinema di qualità attraverso ben 72 Rassegne Arci e altre iniziative.

Nel corso di questi anni di attività pubblica la Famiglia Iannella ha imparato poche regole, valide anche per la vita privata. Ha imparato a rispettare sempre le opinioni degli altri e del suo pubblico, sia quando il film piaceva sia quando non piaceva.

Ha imparato, però, che un film deve essere giudicato solo quando si vede per intero, sia il primo tempo che il secondo. Questo è l’unico modo che la famiglia Iannella conosce perché un dibattito sia serio, composto sereno e dignitoso».