“L’Avvocatura penale è radicalmente contraria ad ogni ipotesi di smaterializzazione dell’udienza penale e della camera di consiglio dei giudici: si tratta di soluzioni che nulla hanno a che vedere con forme di semplificazione telematica delle comunicazioni e delle disponibilità degli atti di causa, che certamente contribuiscono a snellire l’organizzazione della macchina giudiziaria, alle quali è ben possibile dare pratica e rapida applicazione in questa fase di emergenza ma anche nel futuro”. E' l'incipit della lettera inviata dall'Unione delle Camere penali italiane – quella sannita è presieduta da Domenico Russo – al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in vista dell'incontro in programma domani.
Secondo i penalisti, “il progetto di eliminazione della fisicità del luogo di udienza e delle relazioni tra i soggetti del processo è cosa che mina le fondamenta, i principi costituzionali di garanzia e che viola, per le modalità previste, le vigenti regole di protezione dei dati e di sicurezza informatica”. Il Governo, “senza alcun effettivo presupposto di urgenza ed in singolare, incongrua e perciò sospetta controtendenza rispetto alla evoluzione del fenomeno epidemico, si propone (con la introduzione dei commi 12 bis, ter e quater dell’art. 83 DL 18/20) di attribuire ai Giudici, senza nemmeno il previo consenso del difensore, la possibilità di organizzare la celebrazione dei processi da remoto, addirittura indifferentemente con imputati detenuti e liberi, ipotesi non immaginata nemmeno nella prima e più grave fase di diffusione del contagio”.
Si tratta di una proposta “palesemente incompatibile con le fondamentali caratteristiche ideali e strutturali del giusto processo penale ed in frontale ed insanabile contrasto con i principi costituzionali che lo presidiano, quali il diritto di difesa ed il contraddittorio, che per la loro effettività presuppongono l’oralità e l’immediatezza dell’accertamento giudiziale”.
Di qui l'appello “perché il Governo, anche alla luce di queste consultazioni, si faccia promotore quantomeno della sospensione dell’entrata in vigore della disciplina del processo da remoto. Con la nostra delibera non abbiamo solo espresso ferma opposizione a tale ipotesi, ma anche proposto criteri per la definizione di ulteriori regole utili alla ripresa dell’attività giudiziaria nella seconda fase dell’emergenza. Le attività di udienza potranno riprendere – con l’ausilio di tutti i presidi sanitari necessari – prevedendo inizialmente la celebrazione di un numero limitato di cause, con criteri di priorità e anche casi di non necessaria partecipazione quando, nel bilanciamento degli interessi in evidenza, le parti o il giudice lo riterranno”.
Ecco perchè, mentre esprimono “l'indisponibilità dei penalisti italiani a partecipare ad un rito che non reca più traccia del vero processo penale, viola i fondamentali principi costituzionali e consegna ad un ruolo passivo il difensore”, i penalisti italiani “condividono senza riserve l’esigenza di avviare, seppure con progressione ed a ritmi inevitabilmente ridotti, nonché con piena garanzia di tutela del diritto alla salute di tutti i protagonisti, la ripresa della celebrazione dei processi, anche con imputati liberi, nella piena convinzione e certezza che ciò possa e debba avvenire senza alcuna forma di inutile ed esiziale smaterializzazione del processo penale”.
Al documento sono state allegate una serie di proposte che pubblichiamo di seguito
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Riconoscimento del valore legale delle comunicazioni tra il difensore e gli uffici giudiziari tramite l’uso della PEC.
Si tratta di una precondizione essenziale per qualunque forma di semplificazione delle dinamiche processuali e riduzione della partecipazione fisica (e dei suoi tempi) che si intenda introdurre. Occorre prevedere che il deposito di richieste, istanze ed atti processuali del difensore possa avvenire a mezzo PEC, così come il difensore è già tenuto a riceverli, similmente con quanto peraltro previsto in numerosi protocolli locali. Ovviamente sono richieste disposizioni specifiche per assicurare l’effettività della provenienza, la tipicità e la completezza del contenuto, nonché la conoscenza di tutte le parti processuali.
Misure di carattere organizzativo per i processi da celebrare in udienza: porte chiuse, citazioni, presidi sanitari.
Nel periodo di emergenza sanitaria occorre garantire che l’attività processuale rispetti al più alto standard possibile le disposizioni prevenzionali atte ad evitare assembramenti ed a garantire la distanza di sicurezza tra le persone. In tale ottica, può trovare generale applicazione la previsione del processo a porte chiuse per ragioni di salute e sicurezza di cui all’art. 472, comma 3, codice di procedura penale. Inoltre, ad evitare assembramenti da attesa, il ruolo di udienza deve essere articolato secondo citazioni ad orari differenti e congruamente distanziati, per tutto il corso della giornata. E’ altresì necessario assicurare che tutte le persone che partecipano all’udienza siano dotate dei dispositivi di protezione individuale attualmente richiesti in tutti gli spazi nei quali si svolgono nel paese le c.d. attività consentite.
Processi ed udienze di più agile svolgimento.
Nell’intento di assicurare la celebrazione di un’attività processuale effettiva in un contesto di elevata sicurezza personale, debbono essere individuati processi ed udienze che implichino: - la possibilità di un previo deposito e scambio di atti via PEC, che pur lasciando spazio ad un successivo confronto favoriscono la concentrazione e la sintesi; - la ridotta partecipazione di persone in modo che l’aula di udienza mantenga ampi spazi liberi.
Di seguito si indicano, in via generale e rinviando all’allegato per il dettaglio procedurale, le attività processuali che soddisfano le predette caratteristiche, insieme ad alcune proposte aggiuntive:
a. Patteggiamenti E’ anche possibile prevedere che la richiesta venga effettuata fuori udienza a mezzo PEC e l’applicazione della pena avvenga de plano
b. Riti abbreviati non condizionati ad assunzioni testimoniali Anche in questo caso si può prevedere che la richiesta venga effettuata fuori udienza con PEC e ne consegua la fissazione della discussione
c. Prime udienze dibattimentali di c.d. smistamento (costituzione delle parti, questioni preliminari, richieste di prova) per processi con numero ridotto di parti Possono essere previste anche norme relative agli atti preliminari che consentano la presentazione via PEC della lista testimoniale e di documenti E’ altresì ipotizzabile la costituzione di parte civile fuori udienza, utilizzando la PEC per deposito e notifica entro un termine congruo
d. Discussioni finali per processi con numero ridotto di parti
e. Processi di appello con numero ridotto di parti e concordati Si può anche prevedere che le parti possano concordare via PEC la trattazione con rito di camera di consiglio non partecipata, con richiamo degli atti difensivi già in atti e l’allegazione di eventuali memorie
f. Procedimenti in camera di consiglio: 1. udienze preliminari per processi con ridotto numero di parti 2. riesami ed appelli cautelari 3. udienze conseguenti a richieste di archiviazione non accolte o opposte 4. incidenti di esecuzione Poiché in tale rito le parti sono sentite solo se compaiono, appare possibile prevedere che esse comunichino preventivamente via PEC se intendono partecipare, eventualmente depositando una memoria (per l’udienza preliminare sono richieste ulteriori specifiche disposizioni) Lo svolgimento di tutta tale attività processuale, di non poca rilevanza quantitativa, consente l’utile ripresa dell’attività processuale, in condizioni di sicurezza, durante il periodo dell’emergenza, evitando o comunque limitando la creazione di ulteriore arretrato e scongiurando una situazione di blocco totale dell’attività forense senza pregiudizio per i principi fondamentali e costituzionali del processo penale. Si ribadisce l’assoluta necessità di consentire alla difesa il valido utilizzo della PEC, la cui diffusione consentirebbe un notevole aumento di attività prima e fuori dall’udienza, con un considerevole alleggerimento della stessa sotto il profilo quantitativo e partecipativo, senza tuttavia comprimere le imprescindibili attività che le parti in essa debbono poter svolgere.
IPOTESI DI REGOLE PER LA TRATTAZIONE IN SICUREZZA DEI PROCEDIMENTI PENALI NEL PERIODO EMERGENZIALE
Si propone che per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno l'attività giudiziaria, penale, ferme restando le disposizioni in vigore in quanto compatibili, possa essere regolata da norme improntate ai principi che seguono.
1 - Comunicazioni e Depositi
Prevedere che: 1.1 Tutte le comunicazioni e i depositi effettuati dal difensore debbano avvenire esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) da trasmettersi all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio procedente. 1.2 Il deposito debba ritenersi effettuato al momento dell’emissione del messaggio di avvenuta consegna all’indirizzo P.E.C. del destinatario. 1.3 I documenti in formato PDF nativo siano sottoscritti digitalmente dal difensore. 1.4 Le comunicazioni e gli atti depositati contengano, obbligatoriamente, l’indicazione dell’Ufficio Giudiziario, della Sezione, del Numero di procedimento (quello dell’Ufficio procedente o il numero del Mod. 21) il Giudice e la data dell’Udienza. 1.5 Tutte le comunicazioni ed i depositi vengano, previamente, a mezzo posta elettronica certificata comunicati, al Pubblico Ministero ed ai difensori delle altre parti. 1.6 Alla Cancelleria del Giudice, unitamente all’inoltro della comunicazione e/o del deposito, sia trasmessa l’attestazione dell’avvenuta effettuazione di tale incombenti, tramite il deposito delle ricevute di invio e consegna del messaggio P.EC., inviato ai soggetti interessati. 1.7 Non possano essere depositati atti diversi da quelli per i quali le norme vigenti consentano il deposito fuori udienza e da quelli relativi ai procedimenti fissati nel periodo emergenziale. 1.8 Le stesse modalità si applichino anche per le comunicazioni effettuate dal difensore all'Ufficio del Pubblico Ministero. 1.9 Si applichino le specifiche tecniche di cui al D. legsl. 7.3.2005 n. 82.
2 - Notifiche effettuate dal difensore
Prevedere che: 2.1 le notifiche effettuate dal difensore alle altre parti avvengano con le modalità di cui all’art 3 bis della Legge n. 53 del 21.1.1994.
3 - Procedimenti in Camera di Consiglio
Prevedere che: 3.1 I procedimenti da trattarsi ai sensi dell'art. 127 del codice di procedura penale vengano decisi in camera di consiglio, senza l'intervento del Pubblico Ministero e dei difensori delle altre parti interessate, salvo che il Pubblico Ministero o i difensori chiedano, entro il termine previsto e con le modalità di cui al punto 1, di essere sentiti. 3.2 Il procedimento sarò deciso sulla scorta degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo, nonché delle memorie che le parti potranno depositare prima dell'udienza nel termine previsto. 3.3 Nell'ipotesi di richiesta di trattazione alla presenza delle parti il procedimento venga chiamato all'udienza fissata o ad altra stabilita e comunicata dal Giudice.
4 - Udienza preliminare
Prevedere che: 4.1 Su richiesta del difensore dell'imputato, da presentarsi con le modalità di cui al punto 1, trovi applicazione il rito semplificato di cui al punto 3 che precede e che, pertanto, la decisione venga presa in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, nonché delle eventuali memorie difensive che le parti potranno depositare, nel termine previsto, prima dell'udienza, assumendo nella stesse, se ritenuto opportuno, le rispettive conclusioni. 4.2 La decisione venga comunicata al Pubblico Ministero ed ai difensori delle parti. 4.3 Prevedere la facoltà del Giudice, se ritenuto indispensabile, di fissare altra udienza per la discussione orale delle parti.
5 - Dibattimento di primo grado
Prevedere che: 5.1 Vengano trattati esclusivamente i procedimenti che non necessitano di attività istruttoria, fatta eccezione per le udienze dibattimentali dei procedimenti di cui al comma 3, lettere b) e c) dell'articolo 83 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, le quali dovranno svolgersi secondo le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 83 del citato decreto legge. 5.2 Le liste di cui al primo comma dell'articolo 468 del codice di procedura penale debbano essere depositate con le modalità di cui al punto 1 e quindi previa comunicazione alle altre parti. 5.3 Nello stesso termine e con le medesime modalità previste dal comma 1, venga depositato l'elenco delle eventuali intercettazioni e/o comunicazioni delle quali si chiede la trascrizione. 5.4 Le udienze si svolgano con le modalità di cui all'articolo 472, comma 3 del codice di procedura penale.
6 - Richiesta di giudizio abbreviato
Prevedere che: 6.1 La richiesta di giudizio abbreviato, sia in previsione dell'udienza preliminare che del dibattimento - nelle ipotesi di cui all'art. 550 del codice di procedura penale, venga formulata, esclusivamente fuori udienza, con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 458 del codice di procedura penale. 6.2 Le comunicazioni di cui al comma 1 avvengano con le modalità previste al punto 1. 6.3 Il termine entro il quale il Pubblico Ministero debba esprimere il parere alla richiesta di giudizio abbreviato formulata ai sensi dei commi 5 e 5 bis. 6.4 Nell’ipotesi di accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato il giudice fissi l’udienza per il proseguo del procedimento e che, qualora intenda rigettare la richiesta così come formulata, lo comunichi alle parti invitandole a presentarsi all’udienza già fissata o ad altra da lui stabilita, per gli incombenti ulteriori.
7 - Richiesta di applicazione pena
Prevedere che: 7.1 La richiesta di applicazione pena venga formulata con le medesime modalità di cui al punto 1, comma 1 stabilendo il termine entro le quali il Pubblico Ministero debba esprimere il parere. 7.2 Nell'ipotesi che il Giudice ritenga di accogliere la richiesta provveda in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, comunicando la decisione a mezzo posta elettronica certificata. 7.3 Qualora il giudice intenda rigettare la richiesta inviti le parti a comparire all'udienza fissata o a quella da lui stabilita per gli incombenti ulteriori
8 - Giudizio immediato
Prevedere che: 8.1 Qualora venga formulata richiesta di applicazione pena, ai sensi del combinato disposto degli articoli 446 e 458 del codice di procedura penale il giudice, se ritiene di accoglierla, provveda in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, comunicando la decisione a mezzo posta elettronica certificata e che qualora non intenda accogliere la richiesta fissi l'udienza per il proseguo ai sensi del comma 2 dell'art. 458 del codice di procedura penale.
9 - Costituzione di parte civile
Prevedere che: 9.1 La costituzione di parte civile possa essere proposta, sia per l’udienza preliminare che per il dibattimento, esclusivamente fuori udienza, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura penale entro un determinato termine prima dell'udienza 9.2 Ferma restando la modalità di costituzione fuori udienza prevista dall'articolo 78 del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile possa essere effettuata, entro un prefiggendo termine prima dell'udienza, anche mediante notifica dell'atto al Pubblico Ministero ed al solo difensore dell'imputato, a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis della L. n. 53/2004; prevedendo, altresì, che il difensore, con le modalità di cui al punto 1 provveda al deposito in cancelleria dell'atto di costituzione e della prova dell'avvenuta notifica.
10 - Giudizio di appello
Prevedere che: 10.1 Le parti possano formulare richiesta di trattazione ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale nella forma non partecipata di cui al punto 3. 10.2 La richiesta debba essere proposta con le modalità di cui al punto 1 e quindi previa comunicazione al Procuratore Generale e ai difensori delle parti, i quali, entro un termine da stabilirsi, avranno facoltà di opporsi. 10.3 Nell’ipotesi in cui non sia proposta opposizione, la Corte di Appello decida in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, sulla scorta degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo e delle eventuali memorie depositate dalle parti nel termine fissato, comunicando la decisione. 10.4 Qualora la Corte debba disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale o ritenga comunque necessaria la discussione orale, fissi la nuova udienza dandone comunicazione alle parti. 10.5 Le parti possano formulare la richiesta di trattazione in camera di consiglio non partecipata, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 599, comma primo e 599 bis, comma primo del codice di procedura penale e che la decisione venga comunicata.
11 - Procedimento ai sensi dell'art. 71 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354
Prevedere che: 11.1 Il Procuratore generale e il difensore possano, entro un prefiggendo termine, prima dell'udienza, formulare richiesta di trattazione ai sensi dell’art. 127 del codice di procedura penale. 11.2 La richiesta debba essere formulata con le modalità di cui al punto 1 e quindi previa comunicazione al Procuratore Generale e al difensore del condannato i quali, entro un prefiggendo termine avranno, facoltà di opporsi . 11.3 La richiesta debba essere formulata secondo le modalità di cui al punto 1, e quindi previa comunicazione al Procuratore Generale o al difensore del condannato, i quali, entro un prefiggendo termine, avranno facoltà di opporsi. Se non viene formulata opposizione il Tribunale di Sorveglianza decida in camera di consiglio, sulla scorta degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo e delle eventuali memorie depositate dando comunicazione della decisione.
12 - Termine a ritroso
Prevedere che: 12.1 Quando il termine di cui agli articoli che precedono è computato a ritroso e la data dalla quale decorre non ne consenta il rispetto, venga disposto lo spostamento dell'udienza o dell'attività da cui il termine si computa. 13 – Nomina di difensore di fiducia Prevedere che: 13.1 Nei procedimenti penali, la sottoscrizione della nomina di difensore di fiducia e della procura speciale di cui all'art. 122 del codice di procedura penale possa essere anche apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.