Benevento

Un protocollo per lo svolgimento delle udienze civili e del lavoro nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, in attesa della pubblicazione da parte della presidenza del Tribunale, delle linee guida in ordine alle tipologie di udienze che saranno celebrate nel settore civile e penale. Lo hanno siglato il 30 aprile il presidente vicario del Tribunale Ennio Ricci, il procuratore Aldo Policastro e il presidente dell'Ordine degli avvocati Stefania Pavone.

Nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 le udienze in cui è prevista la sola presenza dei difensori e degli ausiliari del Giudice si svolgono con le seguenti modalità, in ordine di preferenza, ferma la scelta tra esse da parte del Giudice Unico o del Presidente del Collegio e ferma la facoltà di rinvio a data successiva al 30 giugno 2020: 1) trattazione scritta, mediante note, congiunte o separate; 2) collegamento da remoto; 3) porte chiuse. Il Giudice, con preavviso di almeno 7 giorni, deposita nel fascicolo telematico un decreto con cui stabilisce le modalità di trattazione della udienza. La cancelleria provvede al controllo della generazione e dell’invio via pec della comunicazione alle parti costituite.

TRATTAZIONE SCRITTA (ex art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. n. 18/2020)

I difensori delle parti, in luogo della comparizione in udienza, nei termini assegnati dal Giudice (almeno 7 giorni prima della udienza), secondo le regole di cui all’art. 155 c.p.c., provvedono al deposito telematico delle note di udienza, delle precisazioni delle conclusioni, delle eventuali comparse o memorie autorizzate a seconda del rito e della tipologia di provvedimento programmato. Il Giudice può prevedere un primo termine per il deposito di note (preferibilmente fino a tre giorni pima dell’udienza) ed un successivo termine per le repliche (preferibilmente fino a un giorno pima dell’udienza). Le note sono esclusivamente relative all’attività di udienza e possono contenere solo istanze e deduzioni, redatte sinteticamente. Tali note possono essere congiunte, vale a dire redatte in anticipo dai difensori, in accordo tra loro, e depositate dagli stessi in copia identica, oppure separate. In caso di omesso deposito da parte di uno o più difensori, si procede in sua/loro assenza, mentre, nel caso in cui alcuno tra i difensori provveda al deposito, il Giudice dispone per la prima volta un breve rinvio con avviso alle parti e la seconda volta rinvio ex art. 181 o ex art. 309 c.p.c. In caso di costituzione del convenuto il giorno dell’udienza, senza il deposito contestuale della nota scritta, il Giudice può rinviare la trattazione della causa, ove ritenuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta. Le udienze in cui è prevista la comparizione personale delle parti (ad esempio, udienza per l’interrogatorio libero o per il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.) sono rinviate ad altra data nel caso in cui i difensori nelle note comunichino la volontà dei propri assistiti di comparire in udienza.

La trattazione scritta, ex art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 18/2020, è raccomandata nei seguenti casi: - nel rito ordinario per l’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., per l’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, per l’udienza di giuramento di CTU, per l’udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.. Per il conferimento dell’incarico al CTU, questi, nominato dal giudice con ordinanza contenente già la formulazione del quesito e la fissazione dei termini di deposito della relazione di consulenza, fa pervenire telematicamente una dichiarazione di accettazione dell’incarico, di assenza di casi di astensione e di incompatibilità con la rituale formula di impegno (giuramento) e, se possibile, anche l’indicazione del luogo e della data di inizio delle operazioni peritali. E’ opportuno che le parti rinuncino espressamente a sollevare eccezioni per tale modalità di conferimento dell’incarico al CTU, ma la rinuncia potrà desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti. - nel rito sommario di cognizione, per l’udienza di prima comparizione e per l’udienza di discussione conclusiva; - nei procedimenti per convalida di sfratto, per l’udienza di convalida solo in caso di costituzione dell’intimato; - nel rito sommario cautelare, per l’udienza di discussione; - nei riti camerali (compresi reclami anche cautelari) per l’udienza di discussione e per le udienze per le quali è prevista in genere una riserva ai fini decisori; - nel rito lavoro, per l’udienza ex art. 420 c.p.c., per l’udienza di giuramento del CTU (con modalità telematica come sopra indicata per il rito ordinario), per l’udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. nonché nei giudizi ex art. 445 bis c.p.c. - nelle cause di separazione e di divorzio, anche per la fase presidenziale, con istanza congiunta, con deposito almeno tre giorni prima dell’udienza, in uno alle note di udienza previste dalla lettera h), delle condizioni sottoscritte per ogni pagina e di una dichiarazione sottoscritta dai coniugi ed autenticata dai difensori con la quale vengono confermate le condizioni sottoscritte con dichiarazione espressa di non volersi riconciliare, di volersi separare alle condizioni indicate e di rinunziare alla comparizione personale; - nei procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. con eventuale deposito di note di udienza almeno 3 gg prima della data stabilita; - per le esecuzioni e per le procedure concorsuali, secondo le linee guida predisposte dai relativi magistrati incaricati, allegate al presente protocollo.

TRATTAZIONE DA REMOTO (art. 83, comma 7, lettera f, del D.L. n. 18/2020)

L’udienza si svolge con le modalità di cui all’art. 83, comma 7, lettera f), del D.L. n. 18/2020. Il collegamento da remoto viene effettuato tramite la piattaforma Microsoft Team. Il decreto del Giudice è depositato nel fascicolo telematico e notificato ai difensori (con verifica da parte della cancelleria dell’avvenuta consegna della pec) almeno 7 giorni prima della udienza e contiene l’invito ad inviare a mezzo pct la delega scritta nell’ipotesi di sostituzione. Il decreto che dispone la trattazione della udienza da remoto indica il recapito telefonico della cancelleria che il difensore costituito utilizza in caso di difficoltà di collegamento. L’invito a partecipare alla udienza da remoto avviene mediante invio di un link via pec (all’indirizzo indicato in atti). Nel caso in cui una delle parti risulti impegnata in altra udienza nel medesimo giorno ed ora, segnala al giudice (almeno tre giorni prima) la concomitanza e richiede una modifica dell’orario. Là dove, per problemi di connessione, l’udienza non può essere ultimata, il Giudice ne dà atto a verbale trattenendo la causa in riserva ed assegna alle parti un termine entro il quale ciascuna parte inviare le proprie istanze e deduzioni scritte, in forma sintetica.

TRATTAZIONE IN MODALITA’ ORDINARIA

Tale modalità va adottata, a norma del combinato disposto degli artt. 83 comma 7, lettera e), del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede «la celebrazione a porte chiuse […], ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche» e dell’art. 83, comma 3, lettera a) del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede la trattazione di «tutti i procedimenti la cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti», là dove alla udienza debbano partecipare necessariamente soggetti diversi dai soli difensori ed ausiliari.