Benevento

“La Repubblica è una ed indivisibile”, scrive l'avvocato-docente Massimo De Pietro in una lettera aperta. “ E’ assolutamente necessario ribadire con forza – prosegue - il principio fondamentale della nostra Costituzione che, in una situazione di grande emergenza, è attentato da “masanielli” leghisti e da governatori regionali, propensi più a gratificare la propria appartenenza politica, che a tutelare i reali interessi delle comunità che amministrano. In questi ultimi mesi, in piena pandemia, abbiamo assistito ad una polemica politica aspra e ad un proliferare di atti normativi di Governo, ordinanze ministeriali, ordinanze dei Governatori delle Regioni ed ordinanze sindacali che hanno creato un caos normativo e grande confusione tra i cittadini. C’è stato un sindaco che addirittura si è sentito legittimato a chiudere il porto di accesso alla Trinacria! Sceriffi e “podestà” di turno, ignoranti dei principi fondamentali del nostro ordinamento normativo, del principio di legalità, del criterio gerarchico e di competenza, si sono eretti a paladini della salute degli italiani adottando provvedimenti irrispettosi della Costituzione, della legislazione statale e dei provvedimenti normativi presidenziali di governo e ministeriali”.

Secondo De Pietro, “se, “nella c.d. fase 1”, c’è stata una corsa dei Governatori regionali e dei sindaci ad adottare misure più restrittive rispetto alle indicazioni governative (si ricordino le polemiche contro le ordinanze regionali in Campania, più restrittive che altrove, avallate dal Tar, in sede cautelare), ora, nella “c.d. fase 2”, assistiamo alla “fuga in avanti” per riaprire tutto e subito non ottemperando alle disposizioni normative del Governo. La Governatrice della Calabria ha riaperto bar e ristoranti (l’impatto economico, stando alle cronache locali, è stato limitato, probabilmente, alla base della decisione ci sono state solo ragioni di appartenenza politica), l’Alto Adige intende riaprire. Ci attende un nuovo profluvio di ordinanze, circolari e provvedimenti che penalizza l’effettività del principio della sicurezza giuridica?”.

Il Governo “ha legittimamente deciso di impugnare tali provvedimenti: l’ordinanza della governatrice della Calabria è stata annullata. Credo che, in tale marasma, sia necessario precisare alcuni principi e formulare alcune considerazioni sulle scelte del Governo: come sostenuto dall’emerito Presidente della Consulta, prof. Sabino Cassese, la pandemia che ci ha assaliti è materia di profilassi internazionale che spetta in via esclusiva allo Stato e non alla potestà legislativa concorrente. Lo Stato avrebbe dovuto provvedere secondo un indirizzo univoco attraverso il Ministero della Salute e le aziende sanitarie che assicurano il servizio sanitario nazionale, sin dall’inizio della epidemia. Così non è stato, purtroppo. Il Governo ha ritenuto, erroneamente, di dover provvedere con atti aventi forza di legge riconoscendo un ruolo alle Regioni. Il riconoscimento di materia di legislazione concorrente ex art.117 della Cost. da parte del Governo ha cagionato una grave conflittualità normativa che poteva essere evitata”.

Perchè “le Regioni non possono violare le indicazioni del Governo sulla pandemia. Il Governo ha sancito con atto avente forza di legge, il D.L.n.19/2020, che le Regioni possano dettare solo criteri più restrittivi rispetto alle indicazioni date: è un criterio generale, come tale, inderogabile. La possibilità di adottare misure più restrittive è stata ancorata a presupposti stringenti relativi ai tempi ed all’oggettiva condizione: a. nelle more dell’adozione dei d.p.c.m. attuativi della disciplina di emergenza con efficacia limitata fino tale momento (presupposto violato sistematicamente); b. in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischi sanitario nel territorio solo nell’ambito dell’attività di loro competenza e senza possibilità di intervenire nelle attività produttive e di quelle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale. Ne deriva che le ordinanze regionali di riapertura dei Governatori Regionali, in antinomia con il dettato normativo governativo, sono illegittime”.

E ancora: “Il Governo avrebbe dovuto esercitare il potere sostitutivo previsto dall’art. 120 della Costituzione. L’esecutivo, ai sensi della suddetta norma, può intervenire per fronteggiare situazioni di emergenza che mettono a repentaglio l’unità e l’indivisibilità della Repubblica. Ove necessario, gli organi regionali possono essere sostituiti anche in sede legislativa (concorrente e residuale). L’accresciuta autonomia delle Regioni (per effetto della riforma costituzionale del 2001) ha richiesto, a mò di contrappeso, la presenza di un potere sostitutivo forte del Governo. La sostituzione è ammessa a. per mancato rispetto di norme e trattati internazionali; b. per pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica; c. per tutela giuridica o dell’unità economica ed in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La Corte Costituzionale ha puntualizzato che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non è tanto una materia in senso stretto quanto una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. Esistevano, quindi, tutte le condizioni perché il Governo esercitasse il potere sostitutivo assumendo un indirizzo coerente ed univoco che giungesse alla comunità in modo chiaro, forte e certo”.