Avellino

La quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha emesso la sentenza relativa al ricorso promosso dai comuni di Altavilla Irpina, Tufo e Santa Paolina contro il comune di Chianche e la Regione Campania per impedire la realizzazione del biodigestore senza la determinante Valutazione  di Impatto Ambientale.

Il TAR in sostanza ha dato ragione ai tre comuni ricorrenti per cui l'iter ora deve ripartire e obbligatoriamente seguire la prevista procedura a partire dalla Convocazione della Conferenza dei Servizi e dai numerosi e complessi adempimenti di valutazione ai quali il comune di Chianche si era sottoposto. Per il Coordinamento “Nessuno tocchi l’Irpinia” si tratta di “un importante risultato che riapre una partita alla quale bisogna credere con realismo e fiducia”.

In particolare il Tar ha decretato l’annullamento del D.D. n. 105 del 08.08.2019 con cui la Regione Campania aveva escluso la procedura di valutazione di impatto ambientale. Annullato con questa sentenza anche il parere, della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. della Regione Campania e le relative delibere di giunta nella parte in cui prevede lo svolgimento del procedimento e quella con cui veniva approvata la richiesta ed inserito il progetto tra gli interventi in programma. Si annullano anche tutti gli atti e i provvedimenti connessi e conseguenziali adottati dal Comune di Chianche per l’approvazione del progetto preliminare nonché della delibera di Giunta di approvazione dello studio di fattibilità.

La questione trae origine dalla manifestazione di interesse espressa dal Comune di Chianche il 24 maggio 2016, in merito alla realizzazione di un impianto di compostaggio per la frazione organica, mediante la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Regione Campania.

Per Chianche la spesa originariamente era stimata in 14 milioni di euro a valere sui fondi FSC 2014/2020 per la realizzazione di un impianto di digestione Aerobica da 24.000 tonn/anno. Successivamente all’ammissione al finanziamento ed alla liquidazione dell’acconto il Comune di Chianche però modificava in maniera sostanziale il progetto iniziale, approvando “il Progetto per la realizzazione di un impianto Anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU)”, con una capacità di 35.000 tonn/anno per una spesa complessiva di €. 18.616.771,00. Dopo aver presentato ulteriori deduzioni il comune di Chianche aveva incassato dalla Commissione Via Vas nel luglio del 2019 il parere di non assoggettabilità dell’intervento alla procedura VIA.

Nella sentenza il Tar ricorda anche che l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto rientra in pieno nella zona di produzione del “Greco di Tufo”, che investe l’intero territorio dei Comuni di Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni e che il sito in questione, prossimo al fiume “Sabato”, ricade in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico, classificato nel PTCP della Provincia di Avellino come territorio con produzione agricola di alta qualità riferito appunto al “Greco di Tufo DOCG”. L’area oggetto di intervento, inoltre, sarebbe totalmente priva di qualsiasi tipo di urbanizzazione ed è raggiungibile solo attraverso la ex strada statale (SS88) che collega Avellino e Benevento più volte chiusa in passato per la caduta di massi, oppure la SS371, il cui tracciato risale il fiume Sabato, passando per il centro abitato del Comune di Tufo (dove vi sono pericolose strettoie della carreggiata, con regolamentazione semaforica) e Pratola Serra. Senza tralasciare di considerare, inoltre, che nello studio preliminare il sito era stato riportato ad una distanza di circa 7 km dallo svincolo autostradale “Avellino-Est”, mentre in realtà, secondo i ricorrenti, la distanza reale sarebbe ben maggiore.

Nel ricorso i comuni hanno fatto presente anche che la Valle del Sabato è già martoriata da un inquinamento che interessa le tre matrici acqua, aria e terra, con la presenza dell’impianto STIR in località Pianodardine a pochi chilometri di distanza dall’area in questione, senza considerare i livelli preoccupanti di inquinamento del fiume Sabato. Secondo i ricorrenti non si è tenuto conto di tutto il contesto ambientale in cui si andava a inserire l’impianto di Chianche, il cumulo degli impatti ambientali, nonché tutti i vincoli ed il contesto paesaggistico culturale. Non solo. Nella fase di progettazione sono stati completamente estromessi i comuni interessati del circondario.

Da ciò la violazione di legge, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e quindi della motivazione finale, nonché lo sviamento dell’azione, per la mancata considerazione degli interessi dei soggetti pubblici interessati e coinvolti, come indicati dalla norma. Pertanto, accogliendo il ricorso dei comuni, il Tar ha deciso che si deve procedere all’annullamento del decreto e seguire il corretto iter procedimentale, previa riammissione a finanziamento del nuovo progetto.