Equitalia condannata ad annullare le "cartelle pazze".
I giudici di appello della Commissione Tributaria Regionale, sezione Salerno, ribaltano la sentenza di primo grado e ordinano a Equitalia l’annullamento delle cartelle esattoriali (una decina) per la mancata prova della notifica. Il caso trae origine da un’impugnativa al Ctp di Salerno dell’avvocato Stefania Merrone di vari avvisi di intimazioni di pagamento notificati da Equitalia ad un contribuente con cui il legale aveva chiesto la declaratoria di nullità degli atti per omessa notifica degli atti impositivi e delle relative cartelle di pagamento, prescrizione e decadenza del diritto, nullità della relativa notifica. Instaurato il giudizio, Equitalia si costituiva tardivamente (eccezione sollevata dall’avvocato e respinta dal Ctp) solo all’udienza per la trattazione del merito, eccependo la infondatezza del ricorso producendo estratti di ruolo ed alcuni avvisi di ricevimento in copia non conforme. I primi giudici, nonostante le diverse eccezioni sollevate dalla difesa, rigettavano la domanda ritenendo correttemente notificate le cartelle di pagamento presupposte all’intimazione ritenendo sufficiente ai fini della prova la mera produzione da parte dell’ente resistente di copie degli estratti di ruolo e di parte di avvisi di ricevimento delle cartelle.
Contro la sentenza di primo grado, il contribuente ha proposto appello lamentando la falsa interpretazione dei primi giudici circa la regolarità della notifica delle cartelle non provata dall’ente riscossore, dal momento che Equitalia ha prodotto in giudizio solo delle fotocopie di relazioni di notifica collegate non alle cartelle presupposte quali notificate bensì ad estratti di ruolo, documenti interni dell’esattore. Le eccezioni sono state accolte dai Giudici Tributari di Appello, sancendo e ribadendo dei principi fondamentali in materia di riscossioni dei tributi tramite ruolo.
In primis, il collegio ha rilevato in tema di dimostrazione della notificazione delle cartelle di pagamento (e di tutti gli atti impositivi) che « la dimostrazione della notificazione di un atto può essere data soltanto con il deposito dell’originale dell’atto (la cui copia si assume pervenuta al destinatario) completo della relazione di notificazione. Dove la relazione di notificazione sia separata dall’atto, è necessario fornire la prova del collegamento tra la notificazione e l’atto (ad esempio con un timbro di congiunzione dell’’ufficiale notificatore tra la relata e l’atto; con la sottoscrizione dell’originale con la dizione che una copia conforme all’originale è stata inviata uin una certa data a mezzo del servizio posta etc). Insomma non è possibile separare l’atto dalla sua notificazione e considerarli separatamente. Secondo il collegio non si può chiedere al destinario (contribuente) di fornire una «impossibile prova negativa», incombe, infatti, sull’Equitalia provare l’avvenuta notifica e consegna dell’atto, nonchè di quante pagine si componeva l’atto notificato se era conforme o no all’originale ed infine il soggetto che curò la notifica e se sottoscrisse l’originale dell’atto.
Redazione Sa