Annullati 7 atti esattoriali per debiti da contributi lavorativi, la notifica alla moglie convivente non è sufficiente, serve l'invio della raccomandata informativa al contribuente, in mancanza le notifiche sono nulle ed i debiti prescritti..
Questi i principi della recente sentenza del Tribunale Civile, ottenuta dall'avvocato Cristiano Ceriello, legale responsabile di Difesa Consumatori e Contribuenti e partner dello Studio Libutti e Trotta, per il proprio assistito che si è visto salvare da pignoramenti, per debiti previdenziali e annullare 7 atti esattoriali.
All'uomo era stata notificata, dal concessionario alla riscossione agenzia entrate, una intimazione di pagamento per diversi ruoli previdenziali assumendone la notifica pregressa. Tamite l'avvocato Ceriello, contestava la mancata notifica degli atti precedenti all'intimazione, oltre che la prescrizione ultraquinquennale. Sia il concessionario alla riscossione che l'ente si costituivano nella causa, contestando come in precedenza erano stati notificati gli atti in particolare alla persona qualificatasi moglie convivente del contribuente.
Con la sentenza 1688/2024, il Tribunale di Nola sezione Lavoro e Previdenza dava invece ragione al contribuente ed al suo legale: “Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente dell’opponente, tale sig.ra C. Maria, donde trova applicazione la lettera b bis) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), tuttavia non vi è prova in atti dell’invio della raccomandata informativa".
Questo significa che l'intimazione è da annullare ed anzi concessionario ed ente vengono anche condannati alle spese di giudizio.
Un principio importante, anche perché spesso enti e concessionari tendono a non verificare come il contribuente sia venuto a conoscenza anche di notifiche effettuate a terzi, o parenti, seppure la norma preveda l'invio di una raccomandata informativa anche ai sensi della L. 892/82. Attività sbagliata che porta all'annullamento degli atti di riscossione che, se opposti per tempo, vengono annullati.