Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifizi pirotecnici dalle 19.00 di oggi 31 dicembre 2025 fino alla 07.00 di domani 1°gennaio 2026. L'ordinanza è firmata dal sindaco Enrico Franza.
Un provvedimento particolarmente apprezzato soprattutto dalle associazioni animaliste e dagli amanto degli animali in generale.
E' delle ultime ore proprio ad Ariano Irpino, (leggi qui), uno dei sequestri ingenti della guardia di finanza in provincia di Avellino, oltre ai maxi sequestri e arresti in Campania.
Ecco il contenuto dell'ordinanza
Il sindaco premesso che: - in occasione della festa di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici; - è un fatto notorio che ogni anno, a livello nazionale, l’utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non provoca danneggiamenti, anche gravi, a persone, animali e cose; - il pericolo sussiste anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito; - sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, - l’uso improprio di tali prodotti, implicando un oggettivo pericolo, senza l’adozione delle necessarie precauzioni atte ad evitare pericoli e danni diretti e indiretti, minaccia l’integrità fisica delle persone e degli animali, nonché può causare gravi danni al patrimonio comunale; Dato atto che, tra le categorie a maggiore rischio, in relazione a un utilizzo non adeguato e controllato di artifici pirotecnici, vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela; Ritenuto, prescindendo dalle norme penali e quelle contenute nel TULPS, che comunque sono vigenti ed applicabili al netto dei provvedimenti contingibili e urgenti idonei a tutelare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che con il presente provvedimento si intendono garantire; Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolar il dispositivo di cui all’art. 703 C.P. nonché l’art. 57 del TULPS ; Visti: - l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3), articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale; - gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l’articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; - il D.Lgs. 29/07/2015, n. 123 attuativo della direttiva 2013/39/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici; - la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città; - la circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 40550 del 4 dicembre 2024, finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all’utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie o di fine anno; - l’art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;
Ordina per quanto in premessa descritto a partire dalle ore 19:00 del 31/12/2025 e fino alle ore 07:00 del 01/01/2026 1. Il divieto assoluto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, di utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle cat. F2 e F3 di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 123/2015; 2. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
Avverte che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è ammesso ricorso al T.A.R. della Campania, entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.
Dispone Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio online, è trasmesso alla prefettura di Avellino, alle forze di polizia dello stato e al corpo di polizia locale. Gli appartenenti al corpo di polizia locale e alle forze di polizia sono tenuti a fare rispettare l'ordinanza.