Una pronuncia di particolare interesse in materia di reati fallimentari è stata emessa dal GIP del Tribunale di Avellino all’esito di un procedimento definito in udienza preliminare con patteggiamento, relativo al fallimento della Geo Consult s.r.l.
Il procedimento vedeva contestate ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con riferimento alla presunta distrazione di più beni immobili e di un ramo d’azienda, nonché all’omesso deposito delle scritture contabili. Si trattava, dunque, di imputazioni di particolare gravità, tipicamente connotate da conseguenze sanzionatorie incisive anche sul piano interdittivo.
Nonostante ciò, la difesa – rappresentata dagli avvocati Alberto Maria Acone ed Elisabetta Acone – è riuscita a conseguire un risultato di assoluto rilievo, fondato su una strategia difensiva attenta agli sviluppi più recenti della giurisprudenza di legittimità.
I punti chiave della decisione
Esclusione totale delle pene accessorie fallimentari
Il gip ha disposto la non applicazione delle pene accessorie, tra cui l’inabilitazione all’esercizio di impresa e l’incapacità di ricoprire incarichi societari.
La decisione si fonda sul recepimento dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 43703/2024), che consente di escludere l’automatismo delle sanzioni interdittive nei casi di patteggiamento contenuto entro i due anni di pena.
Pena contenuta, sospesa e con non menzione
È stato ratificato un patteggiamento a due anni di reclusione, con concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate.
Prescrizione del reato di bancarotta documentale
Con riferimento all’omesso deposito delle scritture contabili, il Giudice ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con ulteriore alleggerimento della posizione dell’imputato.
Una pronuncia di forte impatto pratico
La decisione del GIP di Avellino assume particolare rilievo perché applica in modo immediato un orientamento di legittimità di matrice garantista, consentendo di evitare il tradizionale “effetto espulsivo” delle pene accessorie fallimentari.
In concreto, il patteggiamento entro il limite dei due anni ha permesso di preservare la capacità operativa, imprenditoriale e professionale dell’imputato, evitando l’automatica interdizione che, in molti casi, rappresenta la conseguenza più afflittiva delle condanne per bancarotta.
Si tratta di una pronuncia che conferma l’importanza di una difesa tecnica aggiornata e strategicamente orientata, soprattutto in un settore – quello dei reati fallimentari – in continua evoluzione giurisprudenziale.