Estrapoliamo alcune decisioni del Giudice Sportivo che riguardano molto da vicino il Benevento. I due calciatori dell'Atalanta Under 23, Cissè e Bonanomi sono stati squalificati rispettivamente per tre e due giornate. Questo vuol dire che entrambi salteranno la sfida del 1 febbraio (14,30) a Caravaggio.
Per questa settimana sono stati anche appiedati Pieraccini del Catania e Matino della Salernitana.
Inoltre per le intemperanze del pubblico di Trapani, la Curva dei tifosi locali è stata “chiusa” per una giornata. Una sanzione da scontare alla seconda partita interva valida, vale a dire proprio contro il Benevento. Sempre che il Tfn non interrompa prima la stagione dei siciliani. Singolare anche ciò che è accaduto al Sorrento: la squadra rossonera al termine della partita è andata sotto il settore occupato dai propri tifosi che hanno intimato ai giocatori di consegnare loro le maglie. Il Giudice sportivo ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per valutare in via disciplinare l'accaduto.
Ecco nel dettaglio le sanzioni.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CISSE MOUSTAPHA ELHAD (ATALANTA U23) per avere, all’11° minuto del primo, e con il pallone lontano, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto, rendendo necessario l'intervento dei sanitari a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta; considerato, da una parte: 1. che il colpo è stato inferto a gioco fermo; 2. la natura del gesto; 3. la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo; e considerato, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Assistente Arbitrale n.2).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BONANOMI ANDREA (ATALANTA U23) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello sterno, rendendo necessario l'intervento dei sanitari, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PIERACCINI (CATANIA)
CIOTTI (COSENZA)
ZUNNO (CROTONE)
MATINO (SALERNITANA)
GARA TRAPANI – SORRENTO DEL 18 GENNAIO 2026
Delibera di sanzionare la Società TRAPANI conl'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Locali, privo di spettatori e con l’irrogazione di Euro 2.000,00 di AMMENDA.
Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Locali priva di spettatori inflitta alla Società Trapani, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
La gara in questione è proprio quella col Benevento del 10 febbraio (ore 18), se il Tribunale Federale Nazionale non dovesse intervenire prima interrompendo la stagione dei siciliani con l'esclusione dal campionato.
GARA TRAPANI – SORRENTO DEL 18 GENNAIO 2026
Il Giudice Sportivo, in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori della Società SORRENTO, richiamati dai propri tifosi, si sono recati sotto il Settore Ospiti occupato dai loro stessi tifosi consegnando la maglia agli stessi, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua competenza in ordine alla compiuta ed univoca identificazione dei soggetti autori delle condotte di cui sopra e per la conseguente valutazione circa la relativa rilevanza disciplinare e per l’eventuale seguito di sua competenza, ai sensi dell’art. 118 C.G.S.