di Paola Iandolo
Forno crematorio a Pietradefusi, arriva la decisione dei giudici della Seconda Sezione del Tar di Salerno. Il ricorso presentato contro il comune è infondato. I giudici del tribunale amministrativo hanno considerato “irricevibile e comunque infondato” il ricorso proposto da Domicella S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Donato Cicenia, contro il Comune di Pietradefusi, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini e nei confronti Regione Campania,rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Imparato e la Ser.Cim S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone e Antonio Facchini e con l’intervento ad adiuvandum: Associazione di Promozione Sociale “I Santangiolesi”, rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gherardo Maria Marenghi, ed alcuni cittadini rappresentati e difesi dall’avvocato Vittorio Manganelli per chiedere l’annullamento della determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi del 22 novembre scorso.
La società ricorrente, che, come si legge nella sentenza : “ha premesso di essere una moderna azienda che offre servizi di cremazione, ha allegato e dedotto che: svolge la sua attività nella Provincia di Avellino, nel territorio del Comune di Domicella; ha avuto notizia informale del contenuto della determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi Registro n.191 del 22.11.2025; dalla lettura del provvedimento, è emerso che il Comune di Pietradefusi, con l’impugnata determinazione, ha avviato la procedura di affidamento per la realizzazione e gestione di un templio crematorio comunale in palese violazione delle prescrizioni contenute nel Piano Regionale Campania di Coordinamento per il rilascio delle Autorizzazioni Regionali alla Realizzazione dei Crematori da parte dei Comuni, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale Campania – DGRC – n.443 del 26.7.2023; l’indicato Piano ha, infatti, determinato il fabbisogno regionale e provinciale degli impianti di cremazione ed ha espressamente rilevato che il fabbisogno della Provincia di Avellino risulta già soddisfatto dall’impianto esistente, gestito dalla Domicella s.r.l.”.
Motivo per cui è stata rilevata “l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati”. Per la società ricorrente ” l’impugnata determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi n.191/2025 sarebbe illegittima perché adottata in violazione del piano della Regione Campania. Invero, con riferimento alla Provincia di Avellino, il fabbisogno individuato dal Piano risulterebbe già integralmente soddisfatto dall’impianto di cremazione attualmente operante sul territorio provinciale, gestito dall’attuale ricorrente nel Comune di Domicella. La determinazione impugnata risulterebbe, pertanto, adottata in violazione diretta ed immediata del Piano, il quale, in quanto atto di pianificazione sovraordinato, vincola l’attività programmatoria e provvedimentale degli enti locali, impedendo loro di adottare iniziative in contrasto con le scelte di localizzazione e di fabbisogno ivi stabilite”.
I giudici hanno in primis rilevato che “il ricorso principale deve essere dichiarato irricevibile per tardività, come eccepito dalla difesa del Comune e della società controinteressata. Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare ed accertare che la Deliberazione di Giunta n. 61, con la quale l’amministrazione ha approvato la proposta di project financing presentata dal ricorrente, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 3 ottobre 2025, laddove, invece, il ricorso è stato notificato solo in data 22 dicembre 2025 e, dunque, ben oltre la scadenza del termine decadenziale di impugnazione”. Ma i giudici hanno deciso “Ad abundantiam” di valutare la fondatezza degli argomenti “anche se il ricorso fosse stato ricevibile, sarebbe, comunque, infondato nel merito, al pari degli atti di intervento, alla luce delle osservazioni e motivazioni di seguito esposte.
I motivi di ricorso evidenziati dalla ricorrente società non si rivelano meritevoli di positiva valutazione da parte del Collegio, tenuto conto che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, l’atto regionale di programmazione ha recepito espressamente i criteri direttivi stabiliti dal legislatore, e più nello specifico la determinazione del fabbisogno è stata informata ai seguenti criteri: popolazione residente, tasso di mortalità e incidenza su quest’ultimo del numero delle cremazioni, a mezzo dei dati elaborati dal SEFIT (Servizio funerario italiano) di Utilitalia; distanza chilometrica tra gli impianti di cremazione attualmente in funzione in Campania e il relativo bacino di utenza; necessità di ridurre gli ostacoli al fine di incentivare e consentire la libera scelta tra sepoltura e cremazione. Dunque alla luce di queste considerazioni, il ricorso si rivelao irricevibile nonché infondato.