Mercoledì 11 marzo, dalle ore 10:30, presso la Biblioteca di Castel Capuano “Alfredo De Marsico”, avrà luogo un evento formativo sul tema “Referendum costituzionale (22 e 23 marzo 2026): posizioni giuridiche. La relazione introduttiva è stata affidata al professore ed avvocato Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - Università di San Isidro - Buenos Aires, Direttore della rivista scientifica “Il pozzo. Idee di Storia delle istituzioni e delle Dottrine politiche”).
Perché terrà una relazione sul tema “Vittorio Emanuele Orlando reloaded”?
Sembra utile rammentare, soprattutto oggi, la riforma di Vittorio Emanuele Orlando che consistette in due leggi approvate, nel 1907 e nel 1908, relative, la prima, a modifiche dell’ordinamento giudiziario del 1865, con l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura e, la seconda, alle garanzie e alla disciplina dei magistrati.
Una riforma ispirata dalle convinzioni di Orlando che, già in precedenza, come autorevole giurista, aveva evidenziato una mancanza di “quello spirito di corpo che la lunga tradizione storica” aveva “reso così energico nella magistratura francese”.
Secondo Orlando, infatti, il magistrato, in Italia, appariva, si sentiva, più un “funzionario”, più un collega che un “antagonista” dei funzionari dell’ordine amministrativo che avrebbe avuto il compito di controllare.
Una lettura che consente di leggere, criticamente, l’assemblea costituente, i riferimenti giurisprudenziali e normativi, su cui si sofferma oggi la dottrina, senza trascurare il dibattito parlamentare delle precedenti legislature, su questo tema.
Una valutazione che consente di comprendere perché questo referendum non deve essere inteso come un referendum su Giorgia Meloni. È un istituto di democrazia diretta, che richiede una lettura giuridica e non politica. Non esistono quindi posizioni – scelte politiche – per il “Sì” e per il “No”. Utile, in tal senso, è proprio un’attenta lettura del lascito dello statista Vittorio Emanuele Orlando. Infatti, la ricerca di Orlando è stata, come è noto, prevalentemente orientata dall’esigenza di individuare il significato della realtà giuridica nell’ambito di una esperienza storicamente situata.
Può rammentare anche il dibattito in Assemblea Costituente?
Questa lettura sembra in continuità con quanto, in quella sede, affermò Ruini: «Dichiaro subito, relativamente alla proposta “Il potere giudiziario”, che il Comitato sente profondamente ciò che significa la distinzione dei poteri come spirito di tutta la Costituzione. Ma un incasellamento preciso di norme in tal senso non è possibile: avremmo dovuto dire anche: “Il potere legislativo” e “Il potere esecutivo”. Non è, per questa ragione, possibile accettare la proposta dizione». Per questo motivo – prosegue Ruini – «se si vuol mutare “Magistratura” preferiamo si adotti un altro termine “La giustizia”, che è largo e solenne, e che è usato, in altre Costituzioni […]. È un po’ astratto, ma dà il senso alto della funzione, di cui si tratta nel titolo».
Un autorevole riferimento giurisprudenziale?
Questa riflessione può essere posta in relazione con la sentenza n. 37 del 2000, quanto al passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti o da queste a quelle. In questa circostanza, la Corte costituzionale ha rilevato che la Costituzione, «pur considerando la magistratura come un unico “ordine”, soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti ed a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni».
Un riferimento normativo?
Il passaggio dalle funzione requirenti a quelle giudicanti – e viceversa – è disciplinato dal decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato da ultimo, dalla legge 17 giugno 2022, n. 71.
Qualche precedente?
Sembra utile rammentare, in tema di separazione delle carriere dei magistrati, i lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (c.d. Commissione D’Alema), istituita nella XIII legislatura con legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1.
Vuole aggiungere altro?
È stata invitata anche Elodie, ma non aggiungo altro: mi avvalgo della facoltà di non rispondere.