Con ordinanza n. 51/2026, sono state emanate le disposizioni per l’applicazione delle misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi valevoli fino al 30 settembre. Il provvedimento, reso noto dall’assessore all’Ambiente Oberdan Picucci, prevede il divieto: di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione; di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti; di accensione di fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli; di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli: usare motori o fornelli che producano faville o brace; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; far brillare mine; fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a 2 una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi.
L’ordinanza contiene, inoltre, specifiche disposizioni: per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi; per le aree di attività turistiche e ricettive; per la gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea; per la realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali; per le attività ad alto rischio esplosivo e per le aree boscate.
La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi contenuti nell’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.