Mirabella Eclano

di Paola Iandolo

Accusato di truffa aggravata sulle erogazioni pubbliche: condannato per un capo di imputazione e assolto per un altro. La Procura della Repubblica di Benevento con la chiusura delle indagini aveva contestato ad A.R. di Benevento, domiciliato a Mirabella Eclano il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p., per aver omesso di indicare nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) le proprie partecipazioni societarie al 100% in tre società di capitali: SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO ATRIPALDA S.R.L. (in liquidazione) – valore indicato nel capo d’imputazione: €80.000,00; AERRE SERVICE S.r.l. – valore indicato: €2.000,00 e la RS SERVICE S.r.l. (in liquidazione) – valore indicato: €20.000,00.

L'assoluzione


La condotta sarebbe stata posta in essere attraverso Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate nelle date 18/03/2019, 21/01/2021, 11/01/2022 e 17/01/2023, determinando l'indebita erogazione del Reddito di Cittadinanza dal giugno 2019 al settembre 2023 per un importo complessivo di €33.914,27. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, che si è tenuta stamane davanti al Tribunale di Benevento Dott. Murgo, su impulso della difesa, il Tribunale ha riqualificato la condotta da truffa aggravata nell’ipotesi più lieve di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019, assolvendo l’imputato per quanto concerne la partecipazione societaria della Aerre Service SRL perché il fatto non sussiste. L'uomo è stato difeso dall'avvocato Michele Ciruolo del foro di Benevento.

La condanna e la concessione delle attenuanti generiche 


Per quanto concerne la SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO ATRIPALDA S.R.L. – valore indicato nel capo d’imputazione: €80.000,00 e la RS SERVICE S.r.l – valore indicato: €20.000,00, previa riqualificazione nell’ipotesi più lieve di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019, ha disatteso la richiesta della Procura di condanna ad anni 2 di reclusione, riconoscendo per l’imputato le circostanze attenuanti generiche, ha disposto la condanna ad anni 1 e mesi sei di reclusione. La difesa, rappresentata dall'avvocato Michele Ciruolo - ha evidenziato nella sua arringa difensiva, l’erronea qualificazione giuridica dei fatti così come contestati, le incongruenze numeriche, metodologiche e temporali che connotano la valutazione delle partecipazioni societarie.