Addio ai collegi uninominali del Rosatellum, spazio a un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità. La nuova legge elettorale, approvata dal Senato e destinata ora a tornare alla Camera, ridisegna in profondità le regole per l’elezione di deputati e senatori.
Il modello, ribattezzato dalle opposizioni “Melonellum” e indicato invece dalla maggioranza come “Stabilicum”, assegna un premio alla lista o alla coalizione che raggiunga almeno il 42 per cento dei voti. Il meccanismo, però, scatta soltanto se lo stesso schieramento raggiunge la soglia sia alla Camera sia al Senato.
Se questa condizione non viene rispettata, oppure se dalle urne emergono maggioranze diverse nei due rami del Parlamento, il premio non viene attribuito e i seggi vengono distribuiti con metodo proporzionale.
Il premio vale 70 deputati e 35 senatori
Il cuore della riforma è il premio di governabilità. Alla lista o alla coalizione che supera il 42 per cento vengono assegnati 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, sottratti dal numero complessivo dei posti distribuiti con il metodo proporzionale.
La legge introduce anche un tetto massimo. Sommando i seggi ottenuti proporzionalmente e quelli del premio, lo schieramento vincente non potrà superare quota 220 deputati e 113 senatori. Se il risultato dovesse andare oltre questi limiti, scatterà un meccanismo di compensazione sulla quota proporzionale.
Non è previsto alcun ballottaggio nel caso in cui nessuno raggiunga il 42 per cento. In quella situazione la distribuzione dei seggi resta interamente proporzionale.
Tre preferenze, ma il capolista resta bloccato
Una delle modifiche più rilevanti introdotte durante l’esame a Palazzo Madama riguarda le preferenze. L’elettore potrà indicare fino a tre candidati, scegliendoli tra i nomi presenti sulla scheda dopo il capolista.
Il primo nome della lista rimane infatti bloccato e non è sottoposto al voto di preferenza. Per gli altri candidati sarà invece possibile apporre una croce accanto al nome.
Se l’elettore esprime più di una preferenza, entra in gioco l’alternanza di genere. Le scelte successive alla prima devono quindi riguardare candidati di sesso diverso, secondo il meccanismo previsto dal testo.
Non è invece prevista una quota di genere obbligatoria tra i capilista. Resta la proporzione 60-40 per le liste circoscrizionali collegate all’eventuale attribuzione del premio.
Il risultato è un sistema misto all’interno della stessa lista: una parte degli eletti continuerà a dipendere dalla posizione assegnata dai partiti, mentre un’altra sarà determinata direttamente dalle preferenze raccolte.
Due liste per ogni coalizione
La riforma distingue anche tra candidature nei collegi plurinominali e candidature collegate al premio di governabilità.
Ogni partito presenterà i propri candidati nei collegi plurinominali. Parallelamente, ai fini dell’eventuale assegnazione del premio, sarà presentata una lista circoscrizionale. Nel caso delle coalizioni, questa sarà comune a tutti i partiti che ne fanno parte.
Gli eletti attraverso il premio arriveranno dunque da un elenco distinto rispetto alle normali liste proporzionali.
Il sistema consente inoltre le pluricandidature. Un candidato presente nella lista circoscrizionale per il premio dovrà essere candidato anche in una lista di partito e potrà comparire fino a un massimo di cinque collegi plurinominali.
Le soglie per entrare in Parlamento
Restano le soglie di sbarramento. Per le coalizioni il limite è fissato al 10 per cento, mentre per le singole liste, anche se coalizzate, resta la soglia del 3 per cento.
È previsto il cosiddetto ripescaggio del “miglior perdente” all’interno di ogni coalizione. Al Senato le soglie continuano a essere calcolate su base nazionale, con una deroga per le liste capaci di superare il 20 per cento dei voti almeno in una Regione.
Durante l’esame al Senato è stata invece cancellata la norma definita “anti-cespugli”, che impediva alle liste sotto il 3 per cento di contribuire al totale della coalizione ai fini del premio.
Con il nuovo testo, anche i voti raccolti da una lista che non supera la soglia necessaria per ottenere propri parlamentari concorreranno al calcolo complessivo della coalizione per raggiungere il 42 per cento.
Il candidato premier diventa obbligatorio
Un’altra novità riguarda l’indicazione del candidato alla guida del governo. Al momento del deposito del programma elettorale, ogni forza politica dovrà indicare nome e cognome della persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio.
La mancata indicazione comporterebbe l’inammissibilità delle liste. Il nome del candidato premier, tuttavia, non comparirà sulla scheda elettorale.
La norma mantiene espressamente ferme le prerogative del Presidente della Repubblica, al quale la Costituzione attribuisce il potere di conferire l’incarico per la formazione del governo, e non modifica il principio costituzionale che vieta il vincolo di mandato per i parlamentari.
Si tratta quindi di un’indicazione politica formalizzata nella documentazione elettorale, ma non di un’elezione diretta del presidente del Consiglio.
Cambiano le regole per chi vota fuori sede
La riforma istituisce anche un sistema stabile per il voto fuori sede. Gli elettori che vivono temporaneamente in un Comune diverso da quello di residenza potranno essere ammessi a votare nel luogo di domicilio, a condizione che vi risiedano da almeno nove mesi e rispettino i termini previsti per l’iscrizione negli appositi elenchi.
La possibilità riguarderà le elezioni politiche, le europee e i referendum.
Durante l’esame al Senato il diritto è stato esteso anche ai caregiver familiari, quando la persona assistita sia ricoverata in una struttura situata in una Regione diversa da quella di residenza.
Cambia anche il voto degli italiani all’estero. Le circoscrizioni vengono ridotte: alla Camera saranno due, Europa ed extra Unione europea, mentre per il Senato ne resterà una sola.
La stretta sulle firme per i nuovi partiti
Tra i passaggi più contestati c’è infine la raccolta delle firme necessarie per presentare le liste.
Saranno esonerate le formazioni che dispongono di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, purché il gruppo sia stato costituito entro il 31 dicembre 2025.
Le forze presenti soltanto attraverso una componente del gruppo Misto dovranno invece raccogliere almeno 1.500 firme.
Molto più pesante l’obbligo per i partiti senza rappresentanza parlamentare. Per queste formazioni il numero delle sottoscrizioni sale fino a 6 mila per collegio, rispetto alle 1.500 previste in precedenza. I numeri vengono dimezzati nel caso di scioglimento anticipato delle Camere.
La maggioranza presenta la misura come uno strumento contro la proliferazione delle liste costruite esclusivamente per contribuire al risultato di una coalizione. Le forze più piccole denunciano invece il rischio di una barriera eccessiva all’ingresso di nuovi soggetti politici.
Dopo il via libera del Senato, il testo dovrà ora tornare alla Camera perché le modifiche introdotte a Palazzo Madama rendono necessaria una nuova lettura. Solo un voto conforme di Montecitorio potrà trasformare definitivamente il nuovo sistema elettorale in legge.