Benevento

"Centinaia di avvisi di pagamento stanno arrivando nelle case dei cittadini. A notificarli è l’Agenzia della Riscossione, e riguardano ticket sanitari mai versati per prestazioni risalenti all’ultimo decennio. Come se non bastassero TARI, IMU, multe e accertamenti vari, ora al contribuente tocca improvvisarsi archivista: ricordare se, anni fa, ha varcato la soglia di un ambulatorio o dell’ospedale cittadino, se la prestazione è stata effettuata e, soprattutto, se è stata pagata".
Parte da qui l'Associazione Benevento Domani che interviene sulle centinaia di avvisi di pagamento per i ticket sanitari.

"A rinfrescare la memoria ci pensa l’avviso stesso, che descrive nel dettaglio la prestazione sanitaria richiesta. Un dettaglio - prosegue la nota del gruppo presieduto da Nicola Boccalone - tutt’altro che trascurabile: si tratta di dati sensibili, protetti dalla normativa sulla privacy, e le stesse strutture sanitarie hanno obblighi precisi che qui sembrano aggirati.

Dietro la stretta c’è un rinnovato zelo contabile, che si appoggia alla disciplina sulla riduzione dei tempi delle liste d’attesa. Con il decreto legge n. 73 del 2024, convertito nella legge 29 luglio 2024, n. 107, è stato ridisegnato il sistema di prenotazione delle visite. Al centro c’è il CUP che, oltre a raccogliere le prenotazioni, deve gestire «un sistema di disdetta delle prenotazioni, per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'erogazione della prestazione, anche da remoto» (art. 3, comma 5).

Da qui discende la sanzione: «l'assistito, anche se esente, che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo (ticket) per la prestazione prenotata e non usufruita» (art. 3, comma 7).

Ma una misura pensata per rendere più snelle le liste d’attesa, e dunque legata a doppio filo al nuovo sistema di prenotazione, non può che valere da quel momento in avanti: dal 2024. Il rapporto ha natura tributaria e, come tale, non può che riguardare i fatti successivi all’entrata in vigore della norma. Applicarla retroattivamente solleva più di un interrogativo, con possibili profili di illegittimità.

Non è affatto improbabile, allora, che questa raffica di avvisi, alcuni relativi a episodi risalenti fino al 2016, lasci dietro di sé non solo amarezza ma anche un contenzioso tutt’altro che privo di fondamento, anticipato da istanze di annullamento in via di autotutela obbligatoria, prevista dallo statuto del contribuente (art. 10-quater d.lgs. n. 212 del 2000). Ed ancora, la descrizione analitica delle prestazioni negli avvisi configura, a nostro avviso, una chiara violazione della privacy: anche la tutela di questo diritto potrebbe alimentare ulteriori ricorsi e procedimenti per l’annullamento.

Intanto la rabbia cresce ogni volta che il cittadino si presenta al CUP per prenotare una visita e, non di rado, si sente proporre un’attesa di mesi, ben oltre i tempi previsti per ciascuna prestazione, urgenze comprese.

Così l’amarezza per il passato si salda alla rabbia per il presente. E a farne le spese è la fiducia nel sistema sanitario regionale".