C’è una data che segna il confine della lunga partita italiana sulle concessioni balneari: il 30 settembre 2027. Entro quel termine dovranno essere concluse le procedure per riassegnare attraverso gare pubbliche le concessioni demaniali, dopo anni di proroghe, contenziosi e scontri con le istituzioni europee.
Ora il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mette sul tavolo il documento destinato a guidare concretamente gli enti concedenti. È una bozza di bando-tipo, ancora suscettibile di modifiche, che stabilisce criteri comuni per Comuni, Province e Regioni chiamati a gestire le procedure. Il testo è stato presentato alla Conferenza unificata e punta a rendere omogenee le modalità di affidamento sul territorio nazionale.
Il passaggio ha anche un peso politico. Le gare rappresentano infatti l’approdo di una vicenda che per anni ha visto una parte consistente del centrodestra contestare l'applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari. Il quadro normativo oggi vigente, tuttavia, prevede le procedure selettive e fissa al 30 settembre 2027 il termine generale di efficacia delle concessioni esistenti. In presenza di ragioni oggettive che impediscano di concludere la gara, è possibile uno slittamento motivato, ma non oltre il 31 marzo 2028.
Concessioni da cinque a vent’anni
Uno dei punti centrali della bozza riguarda la durata dei nuovi affidamenti. Il bando dovrà prevedere concessioni per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni. Saranno gli enti concedenti a individuare la durata concreta all’interno di questa forbice, sulla base delle caratteristiche della concessione e degli investimenti previsti.
Il modello non riguarda soltanto gli stabilimenti balneari. Le procedure potranno interessare anche gli esercizi di ristorazione, le spiagge libere attrezzate, le aree demaniali destinate alle attività sportive e i punti di ormeggio.
La gara sarà una procedura competitiva ad evidenza pubblica, aperta agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. L’aggiudicazione dovrà avvenire sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando il rapporto tra qualità e prezzo e gli eventuali criteri premiali inseriti dagli enti locali.
I requisiti per entrare in gara
Per partecipare non basterà presentare un progetto. Gli operatori dovranno dimostrare un’adeguata solidità economica e finanziaria, anche attraverso attestazioni bancarie o, nei casi previsti, mediante il bilancio. Per gli investimenti più consistenti potranno essere richieste ulteriori garanzie.
La bozza prende in considerazione anche l’esperienza maturata nel settore turistico-ricreativo. Su questo punto il testo non è però ancora definitivo: alcuni parametri relativi agli anni e alle stagioni di attività richiesti risultano ancora da quantificare.
Una parte delle prescrizioni riguarda l’accessibilità. Tra i requisiti minimi figurano servizi igienici e docce accessibili alle persone con disabilità, percorsi pedonali adeguati e passerelle larghe almeno 1,20 metri per consentire di raggiungere direttamente la battigia anche in carrozzina.
Un argine alla concentrazione dei lidi
Il modello introduce inoltre il principio di limiti alla partecipazione e all’aggiudicazione, con l’obiettivo dichiarato di tutelare la concorrenza e ampliare il numero degli operatori ammessi alle procedure. Anche in questo caso, però, alcuni numeri devono ancora essere definiti.
Il bando potrà stabilire quanti lotti un singolo operatore potrà contendere e quante concessioni potranno essere assegnate allo stesso soggetto. Le restrizioni dovranno tenere conto anche delle partecipazioni attraverso raggruppamenti, consorzi e società controllate o collegate.
È uno dei passaggi più delicati del nuovo sistema, soprattutto nelle località dove vaste porzioni di costa potrebbero attirare società strutturate e gruppi dotati di una capacità finanziaria superiore a quella delle piccole imprese familiari che tradizionalmente gestiscono molti stabilimenti italiani.
Gli indennizzi a chi lascia
Altro nodo centrale è quello dell’indennizzo per il concessionario uscente quando la gara viene vinta da un nuovo gestore. A pagarlo sarà il concessionario subentrante e l’importo sarà determinato attraverso una perizia sul valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati.
Il tecnico incaricato della valutazione sarà nominato dall’ente concedente. Nel calcolo potranno rientrare anche gli investimenti resi necessari da eventi calamitosi, come le mareggiate, oppure da nuovi obblighi di legge, al netto degli eventuali aiuti pubblici ricevuti e non restituiti.
La disciplina punta inoltre a riconoscere un’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Il pagamento dovrebbe avvenire in due momenti: un anticipo non inferiore al 20 per cento all’aggiudicazione e il saldo entro i successivi sei mesi. Se il concessionario uscente non chiederà la perizia, secondo la bozza l’indennizzo sarà pari a zero.
Canoni e ricadute sulle spiagge libere
Il bando dovrà indicare anche le modalità di determinazione del canone dovuto allo Stato. La cifra potrà essere inizialmente indicativa e terrà conto, tra gli altri elementi, della superficie occupata, della valenza turistica dell’area e delle imposizioni regionali. Restano possibili successivi conguagli, compresi quelli derivanti dagli aggiornamenti previsti dalla normativa.
La prima quota annuale dovrà essere versata prima della sottoscrizione della concessione. Il valore potrà inoltre cambiare in presenza di nuove opere realizzate dal concessionario o di successive modifiche legislative.
Nel modello compare anche la possibilità di imporre ai nuovi gestori una compartecipazione alle spese sostenute per il demanio marittimo. L’obiettivo è fare in modo che l’attività economica sulla porzione di costa affidata produca effetti anche sulle aree circostanti.
Gli obblighi potranno comprendere la pulizia delle spiagge libere vicine, l’estensione del servizio di salvataggio, la manutenzione dei galleggianti che delimitano le zone riservate alla balneazione e la realizzazione o gestione dei corridoi di accesso destinati alle persone con disabilità.
La corsa dei Comuni verso il 2027
Il calendario lascia agli enti locali poco meno di un anno per preparare la macchina amministrativa. La normativa vigente mantiene l’efficacia delle concessioni fino al 30 settembre 2027 e prevede un monitoraggio nazionale sullo stato delle procedure.
Entro il 31 luglio 2027 il ministro delle Infrastrutture dovrà trasmettere alle Camere una relazione sulla situazione registrata al 30 giugno, indicando le procedure già concluse e le ragioni degli eventuali ritardi. Una relazione finale è prevista entro il 30 giugno 2028.
La bozza del bando-tipo rappresenta dunque un passaggio operativo, ma non ancora l’ultima parola. Alcuni parametri restano da completare e il testo potrà essere modificato. La direzione, però, è ormai definita dalla normativa vigente: il sistema delle proroghe generalizzate deve lasciare spazio alle procedure competitive e gli enti locali saranno chiamati a tradurre questo principio nelle singole gare.