Un matrimonio durato più di vent’anni, un desiderio di maternità rimasto senza risposta e una confessione che cambia il significato di una vita insieme. È la vicenda approdata davanti al Tribunale di Pistoia, dove una donna ha chiesto all’ex marito 50mila euro per i danni che sostiene di aver subito dopo aver scoperto che l’uomo era omosessuale e si era innamorato di un altro uomo. La controversia, però, non si è conclusa con una condanna: le parti hanno trovato un accordo privato e il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Dal matrimonio al trasferimento in Toscana

La coppia si era conosciuta all’estero e si era sposata alla fine degli anni Novanta. Gli impegni professionali avevano imposto periodi di lontananza e spostamenti, fino alla decisione di stabilirsi in Toscana. Secondo la ricostruzione pubblicata dal Tirreno, il marito si trasferì in Italia nel 2014, mentre la moglie lo raggiunse stabilmente nel 2017. Nel frattempo, il rapporto aveva attraversato difficoltà crescenti, soprattutto intorno alla scelta di avere un figlio.

La donna ha raccontato di aver espresso più volte il desiderio di diventare madre e di essersi informata anche sulla conservazione degli ovociti e sulla fecondazione in vitro. Il marito, secondo la sua versione, non avrebbe condiviso quel progetto, rifiutando anche di partecipare al percorso di procreazione assistita. Nel 2019 sarebbe arrivata la rivelazione: l’uomo le avrebbe detto di essere gay, di essersi innamorato di un altro uomo e di voler iniziare con lui una nuova vita.

La richiesta di danni e le versioni contrapposte

Per la moglie, quella scoperta non ha rappresentato soltanto la fine del legame affettivo. Nell’azione civile ha lamentato conseguenze sulla salute e sull’equilibrio psicologico, oltre a ripercussioni nella vita quotidiana e lavorativa. La richiesta di 50mila euro riguardava danni patrimoniali, biologici e non patrimoniali che la donna riconduceva alla presunta lesione di diritti personali, tra cui salute, sessualità e procreazione. Si tratta delle contestazioni avanzate da una parte, non di danni riconosciuti dal tribunale.

L’ex marito ha contestato questa ricostruzione. Nella sua versione, il matrimonio era già da tempo in crisi e i due avevano condotto vite separate. Ha inoltre sostenuto che né i rapporti sessuali né la scelta di avere un figlio possono essere imposti a un coniuge. Davanti al giudice sono così emerse due letture profondamente diverse delle ragioni che avevano portato alla rottura.

L’accordo che chiude il procedimento

La vicenda giudiziaria ha preso una strada diversa da quella di una decisione sulle responsabilità. Durante il procedimento, le parti hanno avviato una trattativa che, dopo un percorso non immediato, è sfociata in un’intesa privata. Nel frattempo è intervenuto anche il divorzio. Il Tribunale di Pistoia ha quindi preso atto della cessazione della materia del contendere, senza stabilire se il risarcimento richiesto fosse dovuto e senza pronunciarsi sulla fondatezza delle reciproche accuse.

Il caso mette in evidenza un punto essenziale: la sofferenza legata alla fine di un matrimonio e le pretese risarcitorie non coincidono automaticamente. Nel processo civile occorre accertare una condotta giuridicamente illecita, il danno e il collegamento tra i due. In questa storia quell’accertamento non c’è stato. Restano il racconto di un progetto di famiglia mai realizzato, le posizioni discordanti degli ex coniugi e una controversia conclusa lontano da una pronuncia sul merito.