Pubblicati i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 20 ottobre 2026, relativi alla settima giornata di andata.
A CARICO SOCIETA'
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto cori beceri ai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 38° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto per permetterne la rimozione e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CESENA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori beceri ai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 38° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. AREZZO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVE STABIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MANTOVA per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €3.000,00
PAGLIUCA Guido (Carrarese): per avere, al 44° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di giuoco assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, veniva trattenuto dei dirigenti della propria società che provvedevano ad accompagnarlo fuori dal terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FORTES LOPES Vasco Rafael(Südtirol): per avere, al 14° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una vigorosa manata al petto un calciatore della squadra avversaria.
Calciatori del Benevento
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
MAITA Mattia (Benevento)
PRIMA SANZIONE
VANNUCCHI Gianmarco(Benevento)