La condanna per frode fiscale di Silvio Berlusconi nel processo sui diritti televisivi Mediaset non ha violato i diritti fondamentali dell'ex presidente del Consiglio. A stabilirlo è la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che ha respinto il ricorso presentato nel 2014 contro lo Stato italiano. I giudici europei hanno ritenuto manifestamente infondate le contestazioni relative alle garanzie processuali, escludendo violazioni dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto a un processo equo.
La decisione arriva il 22 ottobre 2026, oltre tredici anni dopo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione e a più di tre anni dalla morte dell'ex premier, avvenuta il 12 giugno 2023. Il procedimento davanti alla Corte europea, avviato quando Berlusconi era ancora in vita e successivamente proseguito dai familiari, si conclude dunque senza il riconoscimento delle irregolarità denunciate dalla difesa.
La condanna del 2013 e il ricorso alla Corte europea
La vicenda giudiziaria risale al processo sulle compravendite dei diritti televisivi destinati alle reti Mediaset. Secondo quanto accertato definitivamente dalla magistratura italiana, il sistema di acquisto e rivendita dei diritti cinematografici attraverso società intermediarie aveva consentito di gonfiare i costi sostenuti dal gruppo televisivo, producendo indebiti vantaggi fiscali.
Il 1° agosto 2013 la Cassazione confermò la condanna di Berlusconi a quattro anni di reclusione per frode fiscale, tre dei quali coperti dall'indulto del 2006. La pena residua venne successivamente eseguita attraverso l'affidamento in prova ai servizi sociali.
Quella sentenza rappresentò uno dei passaggi più importanti della storia politica e giudiziaria italiana. Fu la prima condanna penale definitiva dell'ex presidente del Consiglio e produsse conseguenze anche sul suo percorso istituzionale.
La successiva applicazione della legge Severino determinò infatti la decadenza di Berlusconi dal Senato, deliberata il 27 novembre 2013, e un periodo di incandidabilità. Su quest'ultimo aspetto si sviluppò un distinto contenzioso davanti alla Corte europea, archiviato nel 2018 dopo che lo stesso Berlusconi aveva manifestato la volontà di ritirare il ricorso.
Il procedimento definito oggi riguarda invece la regolarità del processo penale per frode fiscale e il rispetto delle garanzie previste dalla Convenzione europea.
Le dodici contestazioni respinte dai giudici
Il ricorso, depositato l'8 aprile 2014 e registrato con il numero 8683/14, contestava diversi aspetti del procedimento celebrato in Italia.
Gli avvocati di Berlusconi sostenevano che il processo non avesse rispettato pienamente le garanzie di indipendenza e imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Venivano inoltre sollevate questioni relative alla prevedibilità della pena e al divieto di essere giudicati due volte per il medesimo fatto.
La Corte di Strasburgo ha esaminato le dodici argomentazioni presentate dalla difesa, respingendole all'unanimità. Secondo i giudici, gli elementi indicati non dimostrano che il procedimento italiano sia stato condotto in violazione delle garanzie fondamentali previste dalla Convenzione.
Uno dei punti più controversi riguardava l'assegnazione del ricorso alla sezione feriale della Cassazione nell'estate del 2013. La difesa riteneva che la scelta, motivata anche dalla necessità di evitare il rischio di prescrizione, avesse inciso sulla regolarità del giudizio.
I magistrati europei hanno invece riconosciuto che l'assegnazione era avvenuta secondo criteri organizzativi prestabiliti, senza riscontrare elementi capaci di dimostrare una selezione intenzionale dei giudici incaricati di esaminare il caso.
Il processo a Milano e le obiezioni della difesa
Un altro capitolo del ricorso riguardava la competenza territoriale del processo. Secondo la difesa di Berlusconi, il procedimento avrebbe dovuto essere trasferito da Milano a Brescia, anche in considerazione del fatto che diversi magistrati milanesi risultavano all'epoca azionisti di Mediaset.
La circostanza veniva richiamata come possibile elemento di incompatibilità o di conflitto d'interessi, tale da mettere in discussione l'imparzialità del giudizio.
La Corte europea non ha condiviso questa impostazione, ritenendo insufficienti gli argomenti presentati per dimostrare un'effettiva compromissione dell'indipendenza dei magistrati.
Sono state respinte anche le contestazioni relative alla mancata ammissione di alcuni testimoni indicati dalla difesa e al rigetto delle richieste di rinvio di udienza per legittimo impedimento.
Berlusconi aveva invocato in diverse occasioni impegni istituzionali legati al ruolo di presidente del Consiglio e problemi di salute, tra cui un episodio di uveite bilaterale. Anche questi aspetti erano stati al centro di un lungo confronto giudiziario in Italia, con il coinvolgimento della Corte costituzionale.
Per i giudici di Strasburgo, le decisioni assunte nel corso del processo non hanno determinato una violazione del diritto dell'imputato a partecipare effettivamente al procedimento e a esercitare le proprie prerogative difensive.
Il ruolo di Berlusconi nel sistema di frode fiscale
La difesa aveva contestato anche la ricostruzione delle responsabilità personali dell'ex premier.
Uno degli argomenti riguardava il fatto che Berlusconi fosse stato ritenuto l'ideatore del sistema di frode pur non ricoprendo formalmente incarichi negli organi societari di Mediaset e non avendo sottoscritto direttamente le dichiarazioni fiscali oggetto del procedimento.
Gli avvocati sostenevano inoltre che alcuni fatti presentassero analogie con vicende già esaminate in altri procedimenti, conclusi con decisioni favorevoli all'ex presidente del Consiglio.
La Corte europea ha respinto anche queste contestazioni, senza individuare elementi che potessero giustificare un giudizio di violazione delle garanzie convenzionali.
Il pronunciamento non costituisce un nuovo processo sulla colpevolezza di Berlusconi. I giudici di Strasburgo non erano chiamati a riesaminare integralmente le prove o a sostituirsi alla magistratura italiana nella ricostruzione dei fatti, ma a stabilire se le modalità del procedimento avessero rispettato i diritti riconosciuti dalla Convenzione.
La conclusione è che non sono emerse violazioni tali da mettere in discussione, sotto il profilo delle garanzie europee, la regolarità del processo.
Le astensioni dei giudici italiani a Strasburgo
La lunga vicenda davanti alla Corte europea ha registrato anche un passaggio procedurale singolare, legato alla composizione del collegio giudicante.
Il giudice italiano Raffaele Sabato si è astenuto dalla trattazione del caso. La sua sostituzione avrebbe dovuto essere assicurata dal giurista Enzo Cannizzaro, professore di diritto internazionale e dell'Unione europea all'Università La Sapienza di Roma, individuato come giudice ad hoc.
Anche Cannizzaro ha però deciso di astenersi. Per completare il collegio, la Corte ha quindi fatto ricorso ad Alain Chablais, giurista svizzero eletto giudice della Corte europea in rappresentanza del Liechtenstein.
La doppia astensione ha costituito uno dei passaggi particolari di un procedimento già caratterizzato da tempi molto lunghi, richieste di chiarimento allo Stato italiano e un articolato esame delle questioni sollevate dai legali dell'ex premier.
Tra i professionisti che hanno seguito il ricorso figurano Niccolò Ghedini, storico avvocato di Berlusconi scomparso nel 2022, e i giuristi Bruno Nascimbene e Andrea Saccucci.
Una decisione che chiude un lungo capitolo giudiziario
La pronuncia del 22 ottobre assume un significato particolare per la sua collocazione temporale. Arriva quando il protagonista della vicenda non è più in vita e quando gli effetti penali e politici della condanna hanno già segnato profondamente la sua storia personale e istituzionale.
Il ricorso era stato presentato con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento di violazioni dei diritti fondamentali durante il processo. Il suo rigetto esclude, per le questioni esaminate, che la condanna italiana possa essere censurata sulla base delle contestazioni avanzate a Strasburgo.