Salerno

Il Giudice Sportivo sanziona la Salernitana con un'ammenda di 900 euro dopo la trasferta di Picerno. Nel mirino "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (a circa 10 metri dal calcio d’angolo e a 5 metri all’interno del terreno di gioco), prontamente rimosso dal personale dei Vigili del Fuoco, così provocando la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per un minuto circa.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio operato), misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e alla bruciatura del manto erboso sintetico, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto)".