Accolto il ricorso della Cna e della Confesercenti contro la delibera di elezione del presidente Costantino Capone. Colpo di scena alla Camera di Commercio di Avellino. Capone aveva già ricoperto per tre mandati la carica di presidente dell’ente di piazza Duomo. I giudici del tribunale amministrativo si rifanno, per analogia al D.Lgs. n. 267 del 2007, art. 51, comma 2, secondo il quale "l'aver ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia è di ostacolo (salvo che non ricorra la condizione prevista dal medesimo art. 51, comma 3) alla rieleggibilità per un terzo mandato consecutivo". "A ragionare diversamente, scrivono ancora i giudici, si finirebbe per attribuire ad una norma avente la finalità di limitare il numero di mandati presidenziali, l’effetto, contraddittorio rispetto alla suddetta finalità, di prorogare di altri tre turni elettivi l’eleggibilità di colui il quale, ad esempio, avesse già svolto tre mandati alla data della sua entrata in vigore”. Una conclusione che trova conferma "nel disposto dell’art. 3, comma 4, d.lvo n. 23/2010, secondo cui “le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo”, riferendosi la norma alle “limitazioni”, non alle circostanze fattuali (come i mandati precedentemente svolti) dalle quali le stesse scaturiscono". Sulla scorta di queste valutazioni il Tar ha ritenuto "che il ricorso sia meritevole di accoglimento"
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