Salerno

Il Giudice Sportivo ha diramato la lista degli squalificati, relativa alla trentunesima giornata di campionato di serie B. Diciassette i calciatori fermati per la prossima gara e tra questi non figura il centrocampista della Salernitana, Davide Moro. Secondo il referto del Giudice Sportivo, la prova Tv non è stata sufficiente per poter inchiodare il mediano ex Empoli, che secondo la segnalazione della Procura federale, avrebbe pronunciato un'espressione blasfema al momento della sostituzione. Sono tre, invece, le società multate e nello specifico: Livorno, Bari e Brescia.

Ecco nel dettaglio i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo:

 

Gara SALERNITANA – VIRTUS LANCIANO

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.02 del 14 marzo 2016) circa la condotta tenuta al 33° del secondo tempo dal calciatore Davide Moro (Soc. Salernitana), consistente nella pronuncia di un’espressione blasfema;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore amaranto, uscendo dal terreno di giuoco, esternava il proprio disappunto, ma la “lettura labiale” non consente di esprimere un sicuro giudizio, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa il contenuto blasfemo dell’espressione proferita.

P.Q.M.

delibera di non sanzione il calciatore Davide Moro (Soc. Salernitana) in riferimento alla segnalazione del Procuratore federale.

 

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRIGHENTI Nicolò (Vicenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CAPEZZI Leonardo (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GASBARRO Andrea (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VOLPE Gennaro (Virtus Entella): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

 

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANTONINI Luca (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BALZANO Antonio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COPPOLA Manuel (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CORONADO Igor Caique (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CORVIA Daniele (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI ROBERTO Nunzio (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FARAGO' Pancrazio Paolo (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GHEZZAL Abdelkader (Como): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

GIORICO Daniele (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MARCONI Andrea (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

SALZANO Aniello (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIAVONE Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TROEST Magnus (Novara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

 

AMMENDE

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LIVORNO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire l'ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di alcuni collaboratori non inseriti nella distinta di gara che rivolgevano espressioni offensive agli Ufficiali di gara.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 15° e 39° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 11° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Redazione Sport