Il Giudice sportivo territoriale, sciogliendo la riserva, letti gli atti ufficiali di gara rileva che: in sede di riconoscimento effettuato dall’arbitro prima dell’inizio della gara, quest’ultimo riscontrava nella distinta di gara della società Farnetum la presenza del calciatore Beatrice Kristian che, tuttavia, non risultava tesserato per la società Farnetum. Per tale motivo, si rendeva necessario l’accertamento presso l’Ufficio Tesseramenti del CR Campania al fine di verificare la posizione del citato calciatore, dall’esito dell’accertamento è emerso che il calciatore Beatrice Kristian al momento della gara si trovava in posizione irregolare ed avendo preso parte all’incontro ne ha condizionato il regolare svolgimento. Per questo motivo il giudeice ha deciso di alla società Farnetum la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. di inibire fino al 18 maggio 2016 il dirigente responsabile della società Farnetum il sig. Facchino Pierluigi. Si da atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

Redazione