Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali di gara, rilevato che il direttore di gara nel referto evidenziava che la gara aveva inizio con 29’ di ritardo dal momento che la società Teora giungeva allo stadio in ritardo; considerato che l’arbitro nel referto evidenziava, inoltre, che, nel tabulato esibito dalla società Teora, non erano riportati Di Domenico, Rosamilia, Porreca, Donatiello e Iannella; rilevato che, da indagini effettuate presso gli uffici competenti della FIGC CR Campania è emerso che i suddetti giocatori del Teora non risultano tesserati a favore della medesima società per cui al momento della loro partecipazione alla gara in oggetto si trovavano in posizione irregolare. Per questo motivo delibera

a) di infliggere alla società Pol. Teora, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b) di infliggere al sig. Cordasco Antonio, Dirigente della società Pol. Teora, l’inibizione sino a tutto il 31/12/2016, per avere consentito la partecipazione alla gara di calciatori in posizione irregolare. Tale sanzione è così adottata in considerazione della conclusione del Campionato, nonché della pausa estiva;

c) di infliggere alla società Teora l’ammenda di € 270,00 per le motivazioni innanzi specificate;

d) di infliggere alla società Teora la ulteriore ammenda di € 15,00 per ritardo in campo;

e) di mandare ad altra parte del C.U. per i provvedimenti di ammonizione.

Redazione