Avellino

 

di Andrea Fantucchio

Se siete malati di cancro e vi state sottoponendo ad una chemioterapia che vi debilita al punto da non poter camminare nei giorni successivi o durante la stesso ciclo di iniezioni, è molto probabile che lo Stato non vi rilasci l'indennità di accompagnamento. Abbandonandovi. Insomma, dovete sbrigarvela da voi, ricorrendo probabilmente ad un accompagnamento pagato privatamente. 

E' quando accaduto ad un uomo irpino, che manterremo anonimo, costretto a recarsi a trecento chilometri da casa per poter ricevere il trattamento di chemioterapia. Anche lui ha visto negarsi l'accompagnamento che la Corte di Cassazione, per inciso, ritiene sacrosanto per le persone malate di cancro che seguono un periodo di trattamento terapeutico o radioterapico considerato debilitante.

Qui pubblichiamo volentieri la lettera integrale della dottoressa in legge, Giuliana De Vinco, che ha contattato la redazione di Ottopagine spiegandoci la situazione. Ve lo anticipiamo, quello che chiede Giuliana, oltra ad essere un sacrosanto diritto figlio della legge, dovrebbe essere una prassi in primo luogo dettata dal senso di umanità e rispetto della persona.

Da Giuliana De Vinco riceviamo e gentilmente pubblichiamo:

Recentemente in molti giudizi inerenti il riconocimento dell’indennità di accompagnamento  per pazienti oncologici si sta notando una tendenza sempre più costante a negare tale diritto deducendo come motivazione chetale realtà non sempre determina la necessità di assistenza economica, tant’è che si sta consolidando la prassi di negare tale diritto. Sul punto occorre fare delle precisazioni, in primis sottolineare l’orientamento della Corte di Cassazione la quale ha stabilito il diritto per le persone malatedi cancro e che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico particolarmente  debilitante, di ottenere l’indennità di accompagnamento anche se per un breve periodo.

Infatti, a parere della Suprema Corte “nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi”. Sez. Lav. N. 10212 del 27 maggio 2004

L’indennità di accompagnamento può essere quindi concessa anche per periodi circoscritti nel tempo purché ricorrano le condizioni richieste dalla legge. Ciò vale anche per il malato che si deve sottoporre al trattamento chemioterapico quantomeno per il periodo delle cure. Come prevede la legge essa ha due presupposti: l’impossibilità a camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’incapacità a svolgere tutti gli atti quotidiani della vita.

La Corte Suprema ha dunque stabilito che l’indennità di accompagnamento spetta anche al paziente in chemioterapia se la tipologia dei dosaggi, la durata della terapia e gli effetti di questa sul paziente sono tali da renderlo incapace a camminare da solo o a svolgere gli atti quotidiani della vita per tutto il periodo del trattamento.

Appare pertanto chiaro che un paziente sottoposto a chemioterapia sia nella maggior parte dei casi debilitato dopo le cure e non autosufficiente nel compiere gli atti di vita quotidiana, tenuto conto che nella maggioranza dei casi un malato sottoposto a cicli di chemioterapia ha a ridosso della stessa gli effetti collaterali canonici del trattamento tra cui sommariamente possiamo ricordare: affaticamento, nausea,vomito,dolore e diminuzione delle cellule ematiche, che il più delle volte determina necessità di trasfusioni immediate. E’ noto che oramai questi cicli chemioterapici vengono effettuati con la formula del day hospital e che il malato presenterà tutti questi effetti collaterali soltanto dopo qualche ora dall’infusione e quindi quando sarà lontano dall’ospedale dove personale medico o paramedico avrebbe potuto nell’immediato intervenire in aiuto del malato, ma dato che così non è il malato è costretto il più delle volte ad affidarsi ad infermieri specializzati in assistenza privata perché risulta improbabile che un malato a ridosso dell’infusione di chemioterapia possa essere in grado di provvedere autonomamente alle sue esigenze di vita quotidiana, dato che il più delle volte c’è una difficoltà a deambulare figurarsi a provvedere agli atti quotidiani.

Nel caso di specie un malato di cui non rendiamo noti i dati sensibili ha effettuato tali cicli di chemioterapia presso un ospedale sito a 300 km da casa, cosa che l’ha costretto ad affidarsi ad un accompagnatore per recarsi nella cittadina ove è ubicato l’ospedale ma anche a dimorare nella cittadina stessa nei giorni dopo l’infusione, sempre assistito da una persona che potesse aiutarlo a compiere gli atti quotidiani, non essendone in grado autonomamente.

Appare evidente che nel caso di specie può negarsi il diritto all’indennità economica ritenendo che non sempre ci sia il binomio chemioterapia-indennità di accompagnamento ma di diritto negato trattasi, perché il suddetto non è stato e non è ancora in grado di provvedere a se stesso autonomamente, cosa che sembra ricalcare la fattispecie del diritto all’assistenza e all’indennità di accompagnamento, tant’è che il soggetto è stato riconosciuto portatore di handicap ex art 104.3.3. e che quindi sembra avere tutti i requisiti per beneficiare dell’indennità di accompagnamento.

Si può di certo affermare che il diritto all’assegno di accompagnamento, volto solo a ristorare il malato delle spese sostenute e patite per la sua assistenza, non sia un diritto destinato a perdurarsi nel tempo o anche nel post trattamento ma di certo è un diritto inalienabile, per lo meno per il periodo in cui il malato si è sottoposto a quel trattamento.

Ci si può solo augurare che il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento torni nuovamente a figurare tra i diritti del malato, di tutti i malati e non solo dei più fortunati.