Santanchè, alla Consulta la sfida sulle immunità parlamentari

Il Senato contro la Procura di Milano per le registrazioni e le email acquisite nell'inchiesta

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La Corte costituzionale deve stabilire se le conversazioni registrate di nascosto da privati siano protette dall'immunità parlamentare. Una decisione destinata ad avere conseguenze ben oltre il processo all'ex ministra del Turismo

Il caso giudiziario che coinvolge Daniela Santanchè arriva davanti alla Corte costituzionale e apre uno scontro che va ben oltre il procedimento penale sull'utilizzo della cassa integrazione Covid nelle società del gruppo Visibilia. Al centro del confronto tra il Senato e la Procura di Milano c'è infatti una questione destinata a incidere sui confini delle immunità parlamentari: stabilire se le registrazioni effettuate di nascosto da privati durante conversazioni con un parlamentare possano essere utilizzate dai magistrati senza una preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza.

L'udienza del 4 novembre ha messo a confronto due interpretazioni profondamente diverse delle garanzie costituzionali. Da una parte il Parlamento, che rivendica una tutela particolarmente ampia della riservatezza delle comunicazioni dei propri membri. Dall'altra la Procura di Milano, secondo cui estendere questa protezione anche alle registrazioni spontaneamente effettuate da privati rischierebbe di trasformare una garanzia istituzionale in un privilegio personale.

Le accuse sulla cassa integrazione Covid

La vicenda nasce dall'inchiesta che vede imputata la senatrice di Fratelli d'Italia ed ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato per presunte irregolarità nell'utilizzo della cassa integrazione durante la pandemia.

Secondo l'ipotesi accusatoria, alcuni dipendenti delle società Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria avrebbero continuato a lavorare nonostante risultassero formalmente beneficiari degli ammortizzatori sociali finanziati con risorse pubbliche.

Il procedimento è fermo da circa un anno nella fase dell'udienza preliminare. La sospensione è legata al conflitto di attribuzione sollevato dal Senato nei confronti della magistratura milanese, che avrebbe acquisito e utilizzato materiale protetto dalle prerogative parlamentari.

La decisione della Consulta potrebbe incidere sull'utilizzabilità di alcune prove, ma non necessariamente sulla prosecuzione del procedimento. I pubblici ministeri ritengono infatti di poter sostenere la richiesta di rinvio a giudizio anche senza le registrazioni e le comunicazioni elettroniche contestate.

Le cinque registrazioni consegnate dai lavoratori

Il punto più controverso riguarda cinque conversazioni alle quali aveva partecipato Santanchè, registrate di nascosto da lavoratori coinvolti nelle vicende societarie di Visibilia.

Gli audio non sarebbero stati realizzati su richiesta degli investigatori. Secondo la ricostruzione della Procura, i dipendenti avrebbero registrato autonomamente i colloqui, consegnandoli soltanto in seguito alla Guardia di finanza.

Le conversazioni riguardavano questioni aziendali e rapporti di lavoro, senza collegamenti con l'attività istituzionale della senatrice. Per i magistrati, questa circostanza è fondamentale: non si tratterebbe di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria, ma di documentazione prodotta spontaneamente da persone direttamente coinvolte nei fatti oggetto dell'indagine.

Il Senato sostiene invece che anche questo materiale debba rientrare nelle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione. Secondo tale impostazione, ciò che deve essere protetto è la riservatezza della comunicazione alla quale partecipa un parlamentare, indipendentemente dalle modalità con cui viene successivamente acquisita dagli investigatori.

L'articolo 68 e i limiti delle immunità

Il conflitto riguarda l'interpretazione di una delle disposizioni costituzionali più delicate nel rapporto tra magistratura e politica.

L'articolo 68 stabilisce che per sottoporre un parlamentare a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, oppure per sequestrarne la corrispondenza, sia necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza.

La disposizione nasce per proteggere l'autonomia delle istituzioni rappresentative e impedire che strumenti investigativi particolarmente invasivi possano condizionare l'esercizio del mandato parlamentare.

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha progressivamente precisato la portata di questa tutela, estendendola anche a determinate intercettazioni indirette, effettuate attraverso persone che intrattengono rapporti abituali con un parlamentare.

Un ulteriore passaggio è arrivato nel 2023, quando la Corte costituzionale, pronunciandosi sul conflitto relativo all'inchiesta Open che coinvolgeva Matteo Renzi, ha riconosciuto che anche messaggi elettronici e comunicazioni digitali possono rientrare nella nozione costituzionale di corrispondenza.

Il caso Santanchè pone però una questione differente. Non si discute soltanto di intercettazioni o di comunicazioni sequestrate dagli investigatori, ma di registrazioni effettuate da uno degli interlocutori, senza alcun intervento preventivo dell'autorità giudiziaria.

Il rischio di trasformare una garanzia in un privilegio

A rappresentare la Procura di Milano davanti alla Consulta è stato il professore Mitja Gialuz, incaricato di sostenere le ragioni dei magistrati Luigi Pellicano, Marina Gravina e Valentina Luzi.

La posizione dell'accusa si fonda sulla distinzione tra gli strumenti investigativi invasivi, utilizzati direttamente dallo Stato, e le registrazioni realizzate autonomamente da un cittadino che partecipa a una conversazione.

Per i pubblici ministeri, assimilare le due situazioni determinerebbe un ampliamento eccessivo dell'immunità parlamentare, con conseguenze potenzialmente rilevanti anche per i diritti delle persone coinvolte.

Nel corso del confronto è stato richiamato il caso ipotetico di una donna che registri una violenza sessuale commessa da un parlamentare per documentare quanto subito. Seguendo l'interpretazione proposta dal Senato, anche una prova di questo genere potrebbe richiedere un'autorizzazione parlamentare prima di essere acquisita e utilizzata dalla magistratura.

L'esempio è stato impiegato per evidenziare il possibile conflitto tra la protezione delle comunicazioni dei parlamentari e il diritto dei cittadini di denunciare reati e produrre elementi a sostegno delle proprie accuse.

La questione centrale diventa quindi stabilire se la garanzia costituzionale debba proteggere principalmente la funzione istituzionale oppure qualsiasi comunicazione privata di una persona che ricopre un mandato parlamentare.

Anche le email di Visibilia al centro dello scontro

Il conflitto di attribuzione coinvolge anche alcune comunicazioni di posta elettronica scambiate tra dipendenti e dirigenti di Visibilia, nelle quali Santanchè figurava tra i destinatari o tra le persone inserite in copia.

Il Senato contesta l'acquisizione di queste comunicazioni senza preventiva autorizzazione, ritenendole comprese nella tutela costituzionale della corrispondenza parlamentare.

La Procura di Milano ha però ricostruito modalità di acquisizione differenti.

Una parte delle email era stata trasmessa agli investigatori dalla Consob, che le aveva già raccolte nell'ambito delle proprie autonome attività di vigilanza sulle società quotate. Secondo i magistrati, quindi, non si sarebbe trattato di corrispondenza sequestrata direttamente alla senatrice.

Altre comunicazioni erano invece presenti nei sistemi informatici delle società, acquisiti durante le indagini. Anche in questo caso, la Procura sostiene che il sequestro del materiale aziendale fosse avvenuto senza conoscere preventivamente l'eventuale presenza di messaggi riconducibili alla parlamentare.

Per l'accusa, queste circostanze escluderebbero l'esistenza di un'attività investigativa specificamente diretta ad aggirare le garanzie costituzionali.

Il confronto con i precedenti della Consulta

La decisione richiesta alla Corte costituzionale presenta aspetti diversi rispetto ad altri conflitti di attribuzione affrontati negli ultimi anni, compreso quello riguardante l'ex parlamentare Carlo Giovanardi.

In questo caso, infatti, le comunicazioni contestate non erano necessariamente legate all'esercizio del mandato parlamentare, ma riguardavano prevalentemente attività imprenditoriali e rapporti societari.

È proprio questa distinzione a rendere particolarmente importante la decisione dei giudici costituzionali.

Se prevalesse l'impostazione del Senato, la protezione potrebbe estendersi anche a conversazioni completamente estranee alla funzione parlamentare, purché uno degli interlocutori sia deputato o senatore.

Se invece fosse accolta la posizione della Procura di Milano, verrebbe confermata una distinzione tra le attività investigative direttamente invasive della sfera comunicativa del parlamentare e l'acquisizione di materiale spontaneamente prodotto da soggetti privati.

La scelta potrebbe incidere su numerose indagini future, soprattutto nei procedimenti relativi a vicende economiche, societarie e personali nelle quali risultino coinvolti esponenti del Parlamento.

Una decisione che supera il caso Santanchè

Il procedimento sull'utilizzo della cassa integrazione Covid potrà seguire il proprio percorso giudiziario anche indipendentemente dall'esito del conflitto costituzionale, qualora i magistrati ritengano sufficienti gli altri elementi già raccolti.

Sul piano istituzionale, invece, la posta in gioco è più ampia.

La Corte costituzionale dovrà trovare un equilibrio tra due esigenze tutelate dall'ordinamento: garantire l'indipendenza del Parlamento rispetto a possibili interferenze della magistratura e assicurare che le prerogative riconosciute agli eletti non compromettano il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Una protezione troppo limitata potrebbe esporre i parlamentari a forme indirette di controllo delle loro comunicazioni. Una tutela eccessivamente estesa rischierebbe invece di sottrarre all'ordinaria attività investigativa elementi raccolti legittimamente da cittadini privati, anche quando riguardano fatti estranei all'esercizio delle funzioni istituzionali.

È su questo confine che si concentra il giudizio della Consulta. La pronuncia non stabilirà la colpevolezza o l'innocenza di Daniela Santanchè, ma contribuirà a definire fino a dove possa arrivare la riservatezza di un parlamentare e dove debbano invece prevalere le esigenze della giustizia.