Impianto trattamento fanghi: ecco la risposta della regione Campania

Ordinata rimodulazione. E' di oggi il documento dell'ufficio speciale valutazioni ambientali

impianto trattamento fanghi ecco la risposta della regione campania

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha rappresentato che per le attività previste dal progetto ad oggi non risulta prodotta alcuna istanza di valutazione del progetto

Savignano Irpino.  

Istanza per il rilascio del provvedimento di Via nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativa al progetto “Impianto trattamento di fanghi civili ed industriali con produzione di ammendante
compostato e per la produzione di fanghi essiccati da termovalorizzare da realizzare nel Comune di
Savignano Irpino. 

Arriva la risposta della giunta regionale della Campania. ufficio speciale valutazioni ambientali: 

"Nessuno dei soggetti ai quali era indirizzata la nota, compreso il Comune di Savignano Irpino, ha comunicato la necessità di acquisire da parte del proponente ulteriori “titoli” rispetto a quelli richiesti in fase di istanza. In data 20/03/2024 il comune di Savignano Irpino, con nota prot. 1478 del 20/03/2024, ha
trasmesso la deliberazione di giunta comunale n. 32 del 20/03/2024, nella quale si segnala che l’area
di influenza del progetto include anche altri comuni ricadenti in Regione Campania, il vicino territorio
della Regione Puglia e il sito Rete Natura 2000 identificato con IT9110032 Valle del Cervaro - Bosco
dell'Incoronata. Nella stessa Dgc vengono evidenziate anche altre circostanze per le quali l’elenco
dei “titoli” richiesti dal proponente non sarebbe completo. Nella citata Dgc e nella nota prot. 1478
del 20/03/2024 il Comune di Savignano Irpino chiede il riavvio del procedimento.

In data 25/03/2024 l’associazione Lipu coordinamento Puglia ha trasmesso una nota nella
quale ha evidenziato la sussistenza di circostanze analoghe a quelle rappresentate dal Comune di
Savignano Irpino negli atti citati in precedenza.

Sono stati condotti, sulla scorta della documentazione, alcuni primi mirati approfondimenti tecnici dai quali
è emerso che l’area di influenza del progetto include effettivamente il territorio di altri comuni della Regione Campania ed il territorio della confinante Regione Puglia. A ciò aggiungasi che la presenza di emissioni in atmosfera e di scarichi di reflui nell’adiacente corpo idrico superficiale (vallone Rifieto) non consente di escludere interferenze funzionali tra il progetto proposto e il sito Rete Natura 2000 IT9110032 Valle del Cervaro - Bosco dell'Incoronata ricadente nel territorio della Regione Puglia, atteso che il torrente
Cervaro oggetto di tutela (in cui affluisce il vallone Rifieto) è situato a soli 160 m dall’impianto.

Ai fini del rilascio del Paur in oggetto e relativa Via, si rende obbligatoria: 

L’attivazione della valutazione di impatto interregionale ai sensi dell’art. 30 co. 2 del D.lgs n. 152/2006, coinvolgendo contestualmente anche l’Autorità competente in materia di Via e gli enti locali territoriali (es. comuni, province, regione, comunità montane) della confinante Regione Puglia.

Si rende, inoltre, obbligatoria l’attivazione della valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del Dpr 357/1997 con riferimento al predetto sito Rete Natura 2000 della Regione Puglia.

Considerati anche gli indirizzi della recente giurisprudenza e in osservanza dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione della pubblica amministrazione, si comunica che la scrivente autorità competente intende procedere al riavvio del procedimento dalla fase di perfezionamento documentale ex art. 27bis comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ecco i passaggi significativi del documento a firma dell'avvocato Simona Brancaccio. Gruppo istruttore Via: Daniela Cipro, Giandonato D'Andrea, Antonio Ronconi. Responsabile del procedimento Nevia Carotenuto.

"Il comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, con nota prot. 6152 del 15/03/2024, ha rappresentato che per le attività previste dal progetto ricadenti in categoria B e C di cui all’Allegato I al D.P.R. n° 151 del 01/08/2011, ad oggi non risulta prodotta alcuna istanza di valutazione del progetto cogente ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del richiamato Dpr.

Il sito dell’impianto è adiacente al vallone Rifieto, censito nelle acque pubbliche di cui al R.D. n. 7332 del 18/11/1900 secondo quanto attestato dal Comune di Savignano Irpino con D.G.C. n. 32/2024; pertanto, ricadendo in fascia di rispetto fluviale di cui all’art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/2004, si rende necessaria l’autorizzazione paesaggistica non richiesta dalla società in fase di istanza.

Il previsto nuovo edificio ad uso uffici ricade in area PG3, pericolosità geomorfologica molto elevata, di cui al Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’ex Autorità di Bacino della Puglia.

La Provincia di Avellino ha comunicato la propria incompetenza in materia di vincolo idrogeologico.

L’Eic ha comunicato la propria incompetenza in materia di scarichi.

In materia di autorizzazione sismica la competenza è del Genio Civile di Ariano Irpino e non come indicato da codesto proponente del Genio Civile di Avellino.

Pertanto, si chiede alla società proponente di rimodulare l’istanza, da predisporre secondo il modello Via 7a1, aggiornando l’elenco dei titoli/autorizzazioni/intese ecc. includendo tutti i “titoli” da acquisire in quanto necessari ai fini della realizzazione ed esercizio del progetto; a tal proposito si evidenzia che laddove un “titolo” ne ricomprenda o ne sostituisca altri (es. Aia) dovranno essere indicati anche tutti i
soggetti competenti ai singoli pareri, autorizzazioni, ecc. ricompresi/sostituiti.

Rmodulare conseguenzialmente l’elenco delle amministrazioni e degli enti territoriali interessati (mod. Via 7b1).

Rimodulare conseguenzialmente l’avviso al pubblico completo di firma autografa e digitale del proponente (mod. VIA 7e1).

Trasmettere i documenti rimodulati e ogni atto previsto dalle vigenti disposizioni settoriali per l’ottenimento dei “titoli” non richiesti con l’istanza acquisita al prot. reg. 535240 del 07/11/2023 ma necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto.

Trasmettere lo Studio di Impatto Ambientale ed ogni altro documento già trasmesso in allegato all’istanza prot. reg. 535240 del 07/11/2023 aggiornati con riferimento ai vincoli non considerati (es. fascia di rispetto fluviale art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/2004, ecc.) e ai “titoli” ad oggi non richiesti ma necessari (es. parere art. 3 del DPR 151/2011, ecc.) che potrebbero determinare delle modifiche al progetto e/o alla documentazione per l’ottenimento dei “titoli” già trasmessa. Al fine di semplificare le attività dei soggetti coinvolti nel procedimento, laddove si debba procedere a sostituire solo alcuni documenti nelle cartelle
già presentate relative al Progetto e ai “titoli”, è necessario fornire l’indicazione dei file sostituiti e di quelli presentati ex novo."

La documentazione dovrà pervenire allo scrivente Ufficio entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente nota secondo le modalità di cui agli Indirizzi Operativi VIA ex DGR 631/2021 e al DD n. 2/2022.

Ad avvenuta acquisizione della documentazione da parte della società lo scrivente Ufficio provvederà tempestivamente a riavviare il procedimento ai sensi dell’art. 27bis comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., garantendo il minore aggravio del procedimento e il pieno rispetto delle fasi procedurali previste dalla norma di riferimento.