di Paola Iandolo
I giudici della I sezione della Corte d’Appello di Napoli hanno ribaltato la decisione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Avellino, accogliendo integralmente l’impugnazione proposta dall’ avvocato Giovanni Adamo, difensore di B.G.,30enne di Pietrastornina. Il giovane era accusato di tra casi di estorsione aggravata. La Corte di Appello, ha riconosciuto l’applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell’articolo 81, comma secondo, del codice penale. Una pronuncia di particolare rilievo, che ha comportato la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e la conseguente immediata scarcerazione dell’imputato. L'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari.
Nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Avellino aveva rigettato la richiesta difensiva di riconoscimento del vincolo della continuazione con una medesima sentenza per fattispecie di reato analoghe con la quale era stata inflitta una condanna definitiva ad anni 2 e mesi 4 di reclusione. Nel provvedimento emesso si sosteneva che l’unicità del disegno criminoso e qualificando le condotte oggetto di imputazione dovevano essere valutati come fatti autonomi, distinti sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per cui l’imputato veniva condannato alla pena finale di 4 anni e 8 mesi per il delitto di estorsione aggravata. Con la pronuncia di questo provvedimento il fine pena era stato fissato ad aprile del 2029. Tale impostazione aveva condotto all’irrogazione di una pena più severa e al mantenimento della misura custodiale in atto dal giugno 2025.
Il difensore dell’imputato, nei motivi di appello ha insistito fortemente nella riforma sostanziale della sentenza di primo grado. La Corte d’Appello di Napoli, investita della questione, ha proceduto ad una rivalutazione complessiva del materiale probatorio e del contesto fattuale, giungendo a conclusioni opposte. I giudici di secondo grado hanno ritenuto integrati i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della continuazione, individuando elementi significativi nell’omogeneità delle condotte, nella loro prossimità temporale e nella riconducibilità delle stesse a un medesimo programma criminoso, elaborato sin dall’origine o comunque progressivamente definito. L’accoglimento dei motivi di appello ha rideterminato la pena secondo il criterio del cumulo giuridico, con applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata nei limiti di legge.
