Avellino, accusati di furto aggravato: processo di Appello da rifare

La Suprema Corte ha accolto ben tre motivi del ricorso discusso dagli avvocati De Leo e Alois

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Avellino.  

di Paola Iandolo 

Era stato accusato di far parte di una banda dedita ai furti: il processo di Appello per C.M. classe 56 è da rifare. Era finito a processo con l'accusa di furti aggravati e utilizzo indebito di una carta postamat trafugata dall’abitazione presa di mira dai suoi presunti complici. Per lui i giudici della Corte di Cassazione che hanno accolto tre dei cinque motivi proposti dai difensori, Elvira De Leo e Annarita Alois, hanno stabilito che dovrà affrontare un nuovo processo.

La difesa - nei motivi di ricorso - hanno evidenziato la mancanza di prove che C.M avesse concorso nella fase ideativa come in quella esecutiva. A dimostrare questa circostanza il fatto che ci sarebbero stati vari contatti telefonici tra uno degli autori del furto e lo stesso, alcuni andati a vuoto e il fatto che l’autore del raid avesse cercato “affannosamente qualcuno che andasse a prelevarlo, tentando di chiederlo a vari soggetti oltre che al C.M., denoterebbe l’inesistenza di un accordo preventivo con l’imputato”. Il fatto poi che alla fine, avesse prelevato i correi non significa per la difesa che vi fosse stato un accordo preventivo, ma potrebbe avere rilievo, al più, come favoreggiamento personale. 

Contestazioni condivise dai giudici della Suprema Corte:"in Appello non è stato dato riscontro ai motivi di appello che riguardavano il coinvolgimento di C.M. nel reato commesso dai concorrenti ai danni di….. L’appello, infatti, aveva sottolineato la mancanza di contatti telefonici tra C.M. e i coimputati anteriori rispetto alla commissione del fatto e le difficoltà di .. e .. di contattarlo, dopo il furto, tanto da richiedere ad altri due soggetti di essere prelevati dopo aver percorso un’ora di cammino a piedi. Si tratta di argomenti di censura che coltivavano la tesi che il prelievo dei coimputati successivamente al furto non avesse valenza dimostrativa di un accordo preventivo tra C.M. e gli altri che testimoniasse la condivisione, anche operativa, del piano illecito da parte del ricorrente".