Avellino, fatture false per 5milioni di euro: disposto un nuovo giudizio

I due indagati sono difesi dall'avvocato Teodoro Reppucci del foro di Avellino

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Avellino.  

di Paola Iandolo 

Fatture da società cartiere o estinte inserite nella dichiarazione dei redditi di una società. Dopo il sequestro ottenuto dalla Procura di Avellino e disposto ad ottobre dal Gip e l’annullamento da parte del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino, i giudici della Corte di Cassazione accolgono il ricorso della Procura e dispongono un nuovo giudizio davanti ai magistrati del Tribunale del Riesame di Avellino. La discussione è fissata per fine giugno.

La ricostruzione

I giudici del Tribunale di Avellino avevano accolto le istanze di riesame, presentate per i due indagati dall’ avvocato Teodoro Reppucci, contro il decreto emesso dal Gip del Tribunale di Avellino nel settembre 2025, col quale era stato disposto il sequestro preventivo fino alla concorrenza di euro 4.836.259,20, sussistendo il fumus commissi delicti e il periculum in mora in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per gli anni di imposta dal 2019 al 2022, nei confronti dei legali rappresentanti – amministratori di una società, che esercita l’attività di commercio all’ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video.

Le indagini 

Dagli accertamenti effettuati dai militari del Nucleo Pef delle Fiamme Gialle di Avellino era emerso infatti che la società aveva avuto rapporti commerciali con svariate società, che avevano emesso fatture nei confronti della stessa riguardanti la vendita di beni per rilevantissimi importi, rivelatesi delle mere cartiere, estinte d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, o comunque evasori totali. Il vantaggio economico conseguito dalla società in complessivi euro 4.527.384,00 per l’iva, cui doveva aggiungersi l’importo di euro 308.875,20 inerente all’Ires, atteso che la stessa aveva considerato una fattura emessa nelle dichiarazioni ai fini IVA ed IRES. La questione è tutta legata alla circostanza per cui allo stato degli atti, non emergesse in maniera chiara la consapevolezza in capo agli indagati del carattere fittizio delle fatture emesse dalle società.

La linea difensiva

Per la difesa - rappresentata dall'avvocato Teodoro Reppucci - era carente la prova di un contatto diretto tra gli amministratori delle presunte cartiere e gli indagati, anche trattandosi in alcuni casi di società operanti in contesti territoriali diversi e sia ancora perché si sarebbe trattato di percentuali limitate del volume d’affari della società nel mirino delle indagini, sia per un protocollo rigido che veniva applicato con i fornitori, che infine con riguardo alle alla vendita di prodotti sottocosto, perché non era dato sapere a quale epoca risalissero gli acquisti compiuti e per quanto tempo i beni fossero rimasti in giacenza, per poterne inferire l’eventuale svalutazione.

La decisione dei giudici della Suprema Corte 

Per i giudici della Suprema Corte, il Riesame per le misure reali di Avellino avrebbe “palesemente violata la regola di giudizio che preclude al giudice del riesame avverso provvedimenti che dispongono misure cautelari reali l’accertamento del merito dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, dovendo egli limitarsi ad operare un controllo secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato”. Anche perché “ha ritenuto che l’effettiva consapevolezza del carattere fittizio delle fatture emesse dalle società terze, allo stato degli atti, non emergesse in maniera certa, non ha fatto un buon governo dei principi richiamati che, in sede di riesame cautelare reale, consentono di rilevare il difetto dell’elemento soggettivo solo laddove emerga ictu lculi o sia comunque di immediato rilievo”.

La decisione su una questione di merito

Per i giudici della Cassazione, il Tribunale di Avellino “è pervenuto ad una inammissibile anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, pervenendo alla conclusione della insufficienza del quadro indiziario, quantomeno sotto il profilo dell’elemento soggettivo, in aperto contrasto con i principi consolidati, e incontrastati affermati in plurime decisioni delle Sezioni unite di questa Corte”.