Buoni postali, Cassazione annulla sentenza: valutati male termini prescrizione

Benevento. La sentenza: la causa rinviata dinanzi ad un nuovo giudice

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Benevento.  

Era stata condannata a pagare due buoni postali, ma la Cassazione, accogliendo il ricorso di Poste Italiane, ha cassato la decisione ed ha rinviato la causa al Tribunale di Benevento, dinanzi ad un diverso giudice monocratico. Il motivo? I termini di prescrizione sono stati valutati in modo non corretto.

E' una storia che inizia quando il giudice di pace di Guardia Sanframondi accoglie la domanda di una utente e condanna Poste a versarle l'importo di due buoni della serie AA3 – complessivamente 1500 euro – sottoscritti il 28 marzo 2002. La società si era rivolta al Tribunale, ma nell'ottobre 2023 l'impugnazione era stata respinta perchè la scadenza dei buoni postali della serie AA3, ai sensi dell’art. 8 del d.m. 29 marzo 2001, era fissata “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.

Il giudice aveva ritenuto dunque che “i titoli, acquistati il 28 marzo 2002, erano scaduti il 31 dicembre 2009 e, pertanto, sarebbero stati utilmente incassabili fino al 31 dicembre 2019, cioè entro il termine decennale di prescrizione stabilito dall’art. 8, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000”.

Da qui il ricorso alla Suprema Corte, che ha detto sì alle argomentazioni di Poste. “In tema di buoni postali fruttiferi – si legge-, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)».