Caso Cospito, i giudici: Delmastro diffuse notizie riservate

Le motivazioni dell’appello confermano gli otto mesi per l’ex sottosegretario alla Giustizia

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Per la Corte d’Appello di Roma le informazioni sul 41-bis furono trasmesse a Donzelli privilegiandone l’uso politico. La difesa contesta la natura segreta degli atti e ha annunciato ricorso in Cassazione

Non bastava che le informazioni fossero state comunicate a un parlamentare. Secondo i giudici della terza sezione della Corte d’Appello di Roma, Andrea Delmastro, all’epoca sottosegretario alla Giustizia, aveva l’obbligo di custodire le notizie riservate acquisite per il proprio incarico e non poteva trasmetterle al collega di partito Giovanni Donzelli. È questo il nucleo delle motivazioni con cui la Corte ha confermato, il 20 maggio 2026, la condanna a otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio nel procedimento legato al caso di Alfredo Cospito. Le motivazioni, depositate ad agosto e riportate dalla stampa il 22 settembre, ricostruiscono il passaggio delle informazioni dall’amministrazione penitenziaria al confronto politico in Aula.

Dalle carte del carcere all’intervento in Aula

La vicenda risale al febbraio 2023, quando Donzelli richiamò alla Camera dei deputati il contenuto di colloqui avvenuti nel carcere di Sassari tra Cospito e altri detenuti sottoposti al regime del 41-bis. Quelle informazioni provenivano da una relazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, predisposta sulla base delle annotazioni del Nucleo investigativo centrale e contrassegnata come documento a limitata divulgazione. Delmastro, titolare della delega in materia penitenziaria, ne aveva chiesto la visione prima che il contenuto arrivasse al deputato.

Nella lettura dei giudici d’appello, il carattere pubblico della discussione parlamentare era noto all’ex sottosegretario, che avrebbe comunque scelto di trasmettere quelle notizie considerando prioritario il loro impiego politico. La Corte precisa però che questa valutazione non equivale ad accertare che Delmastro conoscesse un’eventuale intenzione di Donzelli di colpire avversari di partito. Per i magistrati, ciò che rileva è la comunicazione di informazioni coperte da segreto a una persona non autorizzata a riceverle, anche se quest’ultima le ha poi riferite in Aula in forma più generale.

Perché la Corte esclude la buona fede

La difesa aveva sostenuto che l’ex sottosegretario agisse come decisore politico e che la trasmissione delle notizie, avvenuta in vista di un intervento parlamentare, fosse compatibile con la buona fede. I giudici non condividono questa impostazione: la funzione politica, spiegano nelle motivazioni, non elimina gli obblighi di riservatezza connessi alla partecipazione a un procedimento amministrativo. E il deputato destinatario delle informazioni era estraneo alle attività istituzionali che ne avrebbero legittimato la conoscenza.

La sentenza richiama anche la corrispondenza tra alcuni passaggi del discorso di Donzelli e le annotazioni dei colloqui carcerari. Secondo il collegio, tale coincidenza contrasta con l’ipotesi di un semplice resoconto generico, fornito casualmente dopo una telefonata priva di dettagli. Per la Corte il punto non è la successiva pubblicità dell’intervento alla Camera, ma la precedente rivelazione di notizie riservate da parte di chi le aveva apprese esercitando una funzione pubblica.

Il percorso processuale e la posizione della difesa

Il procedimento aveva già portato a una condanna a otto mesi in primo grado, pronunciata dal Tribunale di Roma nel febbraio 2025. Nonostante ciò, sia nel primo giudizio sia in appello la pubblica accusa aveva chiesto l’assoluzione, sostenendo che non fossero provati tutti gli elementi necessari per affermare la responsabilità penale. I giudici dei due gradi di merito sono giunti a una conclusione diversa. È quindi inesatto parlare di assoluzione in primo grado: ad essere assolutorie furono le richieste formulate dall’accusa, non le sentenze.

Dopo la decisione del 20 maggio, Delmastro ha dichiarato di non condividerla e ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alla Cassazione. I suoi difensori hanno contestato, tra l’altro, che le informazioni diffuse dovessero essere considerate segrete. La pronuncia d’appello non va perciò presentata come una condanna definitiva: l’eventuale giudizio di legittimità riguarda la correttezza giuridica della decisione nei limiti dei motivi di ricorso.