di Andrea Fantucchio
Tenere il Mancini aperto significa mettere a repentaglio studenti e chi ci lavora perché l'edificio viola la normativa sismica: come accadeva prima del sequestro operato dalla Procura. E' questo l'aspetto più rilevante che emerge dal decreto con il quale il gip, Vincenzo Landolfi, ha bocciato il dissequestro dello storico liceo scientifico avellinese chiesto dalla Provincia e al quale la Procura si opponeva.
Cerchiamo di capire perché. Il magistrato riavvolge il nastro della vicenda. E nel decreto - che Ottopagine.it ha avuto modo di visionare - spiega come dalle «prime carenze strutturali dell'edificio scolastico, esposto a pericolo di collasso non solo in conseguenza al sisma, ma anche a causa dei carichi gravitazionali, derivava pericolo per le persone». Un quadro emerso dalla relazione redatta nel 2017 dall'ingegnere, Luigi Petti, incaricato dalla Provincia per verificare proprio la vulnerabilità sismica e il calcolo di vita residuo dell'edificio. Criticità che – come ricorda il gip – erano state evidenziate anche dai tecnici della Procura, gli ingegneri Paolo Clemente e Francesco Saviano, incaricati dal Procuratore Rosario Cantelmo e dal pm Roberot Patscot, che avevano eseguito delle ispezioni nell'edificio e prove sulla resistenza dei solati.
Poi – proprio su richiesta della Procura – Landolfi aveva nominato un perito per l'incidente probatorio. Per perito si intende un tecnico incaricato dal tribunale e, quindi, “super partes”: la scelta era caduta sull'ingegnere Maurizio Perlingieri. Il tecnico ha realizzato, fra gli accertamenti, un rilievo planimetrico dell'edificio, sedici termografie focalizzate proprio sull'orditura dei solai, tredici sondaggi distruttivi, sei prove di carico, oltre a diverse indagini sulla tenuta della muratura. E – scrive il giudice – è emersa “la non conformità del'edificio alla vigente normativa sismica”. Insomma, stando alle leggi attuali, quella struttura non è in regola.
Il magistrato entra maggiormente nel merito del sequestro. E spiega come il provvedimento sia stato disposto in relazione a una presunta dell'articolo 677, e quindi omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, addebitato alla Provincia che ha il compito proprio di “preservare la struttura”. Il giudice aggiunge che quando “sono accertate la minaccia di rovina, il pericolo per le persone e l'omissione del soggetto preposto alla conservazione dell'edificio (proprio la Provincia), non può escludersi la sussistenza del reato”.
Anche perché – si legge ancora nel provvedimento – violata la normativa sismica si concretizza il rischio di crollo e quindi si mette a repentaglio l'incolumità delle persone, essendo proprio i terremoti fenomeni imprevedibili. Quindi - scrive Landolfi - se la “Provincia tenesse aperto il Mancini si determinerebbe l'aggravamento delle conseguenze del reato, ponendo in pericolo le persone che lavorano nella scuola”.
Considerazioni, che come detto, sono ritenute prevalenti rispetto a quelle relative – ad esempio – al tempo di vita residuo dell'edificio o al periodo entro il quale realizzare interventi. Lavori che vengono ritenuti dal giudice rilevanti sotto l'aspetto amministrativo e non certo preponderanti in ambito penale. Il magistrato non ha quindi certo smentito il suo perito ma, tenendo proprio in considerazione la sua relazione, si è espresso sul reato contestato e sulla sussistenza del sequestro.
